Civile

Conti correnti, stop alla «confusione»

di Cesare RosselliA cura di Assoedilizia

Il conto-calderone bancario non è un lontano ricordo: si verifica ancora di frequente il caso dell’amministratore che trasferisce fondi dal conto corrente di un condominio a quello di un altro, sempre da lui amministrato. In questi casi, il condominio A, quello dal quale sono stati distratti i fondi, agisce nei confronti del condominio B (che li ha ricevuti) chiedendo la restituzione degli stessi a titolo di indebito.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 3525/2018, si è trovata a dover decidere proprio un caso simile. L’amministratore, già prima dell’instaurarsi del giudizio, a fronte di una diffida del condominio A, aveva provveduto a versare (con vari assegni) allo stesso un importo pari a quello distratto e aveva poi concluso una transazione che riguardava però altre contestazioni. Aveva poi dichiarato nell’assemblea del condominio B che la controversia con il primo per la restituzione dei fondi era chiusa.

Ma il Tribunale aveva condannato il condominio B a restituire l’importo, ritenendo che il pagamento già fatto dall’amministratore con assegni riguardasse la successiva transazione e non avesse nulla a che fare con la restituzione dell’indebito fatto valere in giudizio.

Il condominio B era stato perciò condannato a restituire al condominio A l’importo distratto.

La Corte ha però riformato totalmente questa sentenza di primo grado, ritenendo invece che il pagamento con assegni fosse stato fatto come restituzione della somma distratta – e che, conseguentemente, il debito di restituzione del condominio B fosse estinto già prima dell’instaurarsi del giudizio.

La decisione ha anche affermato che, quando l’attore (condominio A) prospetti come ignota la causa del pagamento, allo stesso incombe solo l’onere di dimostrare l’effettivo movimento del danaro (il prelievo da un conto corrente ed il versamento su di un altro conto), mentre spetta al convenuto (il condominio B) dimostrare l’esistenza di una causa giustificativa del pagamento. L’attore dovrà semmai provare l’inidoneità della causa giustificativa prospettata dal convenuto.

Trattandosi di giudizio in sede civile non sono state affrontate le implicazioni penali ma va ricordato che la Suprema Corte con la sentenza 31322/2017, in un caso analogo, ha riconosciuto sussistente il reato di appropriazione indebita da parte dell’amministratore di condominio.

Corte d'Appello di Milano - Sentenza 3525/2018

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