Civile

Relata di notifica, la firma disconosciuta va verificata a pena di inutilizzabilità

Francesco Machina Grifeo

In caso di disconoscimento della firma sulla relata di notifica, la parte opposta deve proporre istanza di verificazione a pena di inutilizzabilità dell'avviso. Sulla base di questo principio il Giudice di Pace di Palermo, sentenza 9 gennaio 2015, ha accolto il ricorso di un cittadino che lamentava la prescrizione di una cartella esattoriale emessa da Riscossione Sicilia S.p.a.

La vicenda - In particolare, l'opponente eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento arrivata nel 2013, per un importo di 548 euro, si riferiva ad una cartella esattoriale notificata dall'allora Serit Sicilia S.p.a. nel 2005. Costituitasi in giudizio, Riscossione Sicilia aveva però evidenziato il mancato compimento del termine prescrizionale, «stante la notificazione dapprima di un preavviso di fermo amministrativo nel 2008, e successivamente, di una comunicazione d'avvenuta iscrizione ipotecaria nel 2010, quali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione». A questo punto il contribuente disconosceva come proprie le firme apposte alle relate di notifica del preavviso di fermo amministrativo e della comunicazione d'iscrizione ipotecaria, proposti come atti interruttivi della prescrizione del credito ingiunto.

La norma - Secondo la sentenza tale opposizione è fondata. Il codice di procedura civile (articolo 215 n. 2 c.p.c., ) prevede, infatti, che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta «se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione». Dunque, (articolo 216 c.p.c.) la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta «deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione».

La motivazione - In tal senso il Gdp richiama un proprio precedente (sentenza n. 1986/12) in cui, in una fattispecie assolutamente analoga, siccome al disconoscimento della firma non era seguita alcuna eccezione o istanza di verificazione, si era dedotta «la giudiziale inutilizzabilità del detto avviso al fine di vagliare la ritualità del procedimento notificatorio. Dal che derivava la mancanza di prova relativamente alla effettuazione della notifica in contestazione».

Tornando al caso affrontato, ritenuto che, ai sensi dell'articolo 28 legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, che la cartella esattoriale risale al 2005 e «non risultano sussistere validi atti interruttivi della prescrizione invocata dall'opponente, in quanto quest'ultimo riceveva regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel corso dell'anno 2013», il ricorso è stato accolto e la prescrizione dichiarata.

Giudice di Pace - Sentenza 9 gennaio 2015

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