Civile

Società di calcio, imponibili i ricavi derivanti dalle trasferte

Francesco Machina Grifeo

L'As Roma dovrà saldare un debito di imposta di quasi quattro miliardi di vecchie lire (oltre alle sanzioni) per omesso versamento dell'Iva sui compensi ricevuti, nel 2000, dalle altre società di calcio per le partite giocate in trasferta. L'esborso infatti derivando dalla vendita dei biglietti non può essere considerato, come invece sosteneva la società capitolina, a carattere mutualistico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33040 di ieri, rigettando il ricorso della società contro la sentenza della Ctr Lazio che nel 2015 aveva riconosciuto le ragioni della Agenzie delle Entrate. Accolto invece il ricorso della società nella parte in cui chiedeva la rideterminazione in senso più favorevole delle sanzioni secondo quanto previsto dal successivo Dlgs 158/2015 (limite del 90% della maggior imposta accertata).

La questione affrontata dalla V Sezione Tributaria, dunque, riguarda l'intrecciarsi della normativa Associativa di fonte privatistica della Figc, che obbliga a destinare parte dei ricavi allo società ospitata, con la legge statale che prevede la natura imponibile dell'operazione. La Cassazione, per prima cosa, rileva che dalla Riforma del diritto societario del 2004, «la natura mutualistica non è più sinonimo di neutralità fiscale». Secondo, nella fattispecie non ricorrono comunque gli estremi della erogazione mutualistica. «Il denaro incassato dalla società ospitante - spiega infatti la decisione - è il corrispettivo di un servizio (lo spettacolo calcistico), che essa offre al pubblico, il quale paga il prezzo del biglietto per assistere alla prestazione sportiva». «Da tanto discende che, nel momento in cui la normativa associativa interviene per disciplinare la sorte di tale somma, imponendone un riversamento parziale alla società ospitata, non vi è alcuna modificazione della natura dell'incasso, che resta sempre e comunque un corrispettivo per la prestazione del servizio che entrambe le squadre rendono al pubblico pagante».

Tutt'altra natura hanno invece i "premi di preparazione", ritenuti erroneamente assimilabili dalla ricorrente. Essi infatti venendo imposti alle squadre di categoria superiore per ricompensare quelle inferiori del contributo alla formazione del calciatore, effettivamente «potrebbero corrispondere ad una finalità mutualistica calcistica». Nel caso specifico invece siamo di fronte ad un "ricavo tipico", come risulta anche dalle stesse Raccomandazioni contabili della FIGC. «Ne consegue - continua la sentenza - che per l'incasso di tale importo vi sia obbligo di fatturazione, al pari di ogni altro derivante da servizi resi a terzi». «Ciò che - osserva ancora la Corte - trova puntuale riscontro nell'art. 74-quater del Dpr n. 633 del 1972 che, al comma 1, assoggetta ad Iva tutti gli introiti derivanti da competizioni sportive, compresi gli incassi da biglietti venduti e i proventi da cessione di abbonamenti».
Inoltre, ricordano i giudici, la natura di impresa delle società calcistiche è stata riconosciuta dalla Commissione UE (Dec. 92/521/CEE del 27 ottobre 1992), la quale ha altresì constatato che la FIFA (associazione delle federazioni calcistiche nazionali) e la stessa FIGC costituiscono a loro volta imprese.

«L'adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni – conclude la Cassazione richiamando la decisione 24931/2013 - ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l'oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest'ultimo». «Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell'intento di realizzare non già il profitto, ma l'immediato vantaggio dei soci dell'ente che persegue il suddetto fine».

Corte di cassazione - Sentenza 16 dicembre 2019 n. 33040

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