Penale

Incidente con feriti: anche per il passeggero può esserci omesso soccorso

di Guido Camera


In caso di incidente con feriti, il passeggero non ha l'obbligo di imporre al conducente di un veicolo a motore di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente: tuttavia, se dalle indagini emerge che egli ha incitato il guidatore a fuggire o omettere soccorso risponderanno tutti e due, a titolo di concorso, dei reati previsti dai commi 6 (omissione dell'obbligo di fermarsi) e 7 dell'articolo 189 (omissione di soccorso) del Codice della Strada. E' quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 26888, depositata ieri.
A rivolgersi alla Corte era stato il passeggero di un'autovettura che era stato condannato, in concorso con il conducente, per i menzionati reati stradali, a una sanzione penale e alla sospensione della patente per 5 anni. L'auto su cui viaggiavano i due imputati, in ora notturna, aveva investito un pedone, che aveva riportato lesioni gravissime. Il conducente e il passeggero si erano allontanati dal luogo dell'incidente senza fermarsi e fornire indicazioni sulla propria identità: successivamente, avevano parcheggiato l'auto, eliminato il parabrezza frantumatosi per l'urto con il corpo della vittima ed erano tornati a casa.
La Cassazione ha assolto il passeggero dopo un'attenta analisi della figura del trasportato, resasi necessaria per l'assenza di definizioni tassative all'interno del titolo 5 del Codice della Strada, che contiene le norme di comportamento. Secondo la Corte, l'articolo 189 distingue quattro figure: l'utente della strada, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. La categoria delle persone coinvolte nell'incidente, in particolare, è più ampia di quella degli utenti, cioè coloro che attivamente utilizzano la strada, a mezzo di un'attività come condurre o camminare e in questa rientra il passeggero, che è passivamente traportato dal conducente.
Il Codice della Strada, all'articolo 189 comma 2, estende anche a questa figura delle regole di condotta, ovvero attivarsi per salvaguardare la sicurezza della circolazione e adoperarsi perché non vengano modificati i luoghi e disperse le tracce dell'incidente. Tuttavia, detta norma non parifica la posizione degli utenti della strada a quella delle persone coinvolte nell'incidente, perché solo ai primi vengono imposti gli obblighi di fermarsi in caso di incidente e prestare soccorso, la cui inosservanza comporta le responsabilità penali previste dai commi 6 e 7 della stessa norma, mentre ai secondi, che rivestono un ruolo non attivo – esclusa quindi la conduzione di un veicolo o comunque l'utilizzazione diretta della strada, come può fare un pedone – impone solo oneri solidaristici privi di sanzione penale.
Tuttavia, nel caso in cui il passeggero abbia agevolato in qualunque modo – dunque anche in termini di mera istigazione verbale – la fuga o l'omissione di soccorso commessa dal conducente, egli ne risponderà secondo le regole generali del concorso di persone di reato: istigazione la cui prova, nel caso in esame, non è stata però raggiunta

Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 19 giugno 2019 n.26888

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