Civile

Separazione e divorzio: accesso libero ai conti del coniuge

di Giorgio Vaccaro

Sì senza limitazioni al diritto del coniuge in via di separazione e o divorzio a esercitare l’accesso - direttamente e senza alcuna previa autorizzazione del giudice del processo civile - ai dati patrimoniali e reddituali dell’altro coniuge contenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria. È questa l’apertura che arriva dal Consiglio di Stato con le sentenze 5345 e 5347 del 2019.

I giudici amministrativi sono tornati a regolare la controversa materia dell’effettivo contenuto del diritto all’accesso ai documenti patrimoniali e reddituali riferibili all’altro coniuge, conservati nelle banche dati del Fisco. Lo hanno fatto richiamando la tesi più favorevole alla tutela delle parti deboli del processo della famiglia e riconoscendo, in linea con il proprio precedente storico (sentenza 2472/2014), il pieno diritto del coniuge a esperire l’azione.

I precedenti

In buona sostanza il Consiglio di Stato archivia in via definitiva tutte le precedenti interpretazioni restrittive del diritto all’accesso ai documenti contenuti nell’anagrafe tributaria. Secondo una giurisprudenza minoritaria, infatti, per poter validamente esercitare l’accesso, doveva intervenire il previo vaglio del giudice del processo di separazione o di divorzio, in modo da svolgere una “comparazione” dei due interessi contrapposti in gioco: quello alla privacy dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali e quello della tutela degli interessi della parte a vedersi riconosciuto, quale parte più debole nel matrimonio, l’assegno di separazione o di divorzio.

L’interpretazione corretta delle norme esclude, infatti, che «il combinato disposto dell’articolo 155-sexies delle disposizioni attuative, con l’articolo 492 bis del Codice di procedura civile» preveda come «necessaria l’autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice civile»: le norme richiamate - osserva il Consiglio di Stato - sono da considerarsi esclusivamente come «un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice di cognizione» ma soprattutto «non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell’agenzia delle Entrate».

Viene inoltre affermato il principio di diritto in forza del quale le norme «non hanno comportato alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nella banche dati della Pa, avendo invece il legislatore voluto ampliare con il citato 155-sexies - delle disposizioni di attuazione del Codice del rito civile – i poteri istruttori del giudice ordinario, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia».

Il processo di famiglia

Per sgombrare il campo da ogni errata lettura limitativa della legge il Consiglio di Stato, con la sentenza 5347/19, ha rilevato che le due discipline sono complementari, poiché il giudice che tratta la vicenda matrimoniale «può utilizzare i poteri di accesso ai dati della Pa genericamente previsti dall’articolo 210 del Codice di procedura civile come ampliati dalle norme inserite nel 2014 (articolo 155-sexies disposizioni attuative) ma questa, rimane una sua facoltà e non un obbligo».

Deve perciò essere garantita al privato la possibilità di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla legge (n.241/1990 sul diritto all’accesso) per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all’amministrazione.

Ancor di più in un campo come quello delle controversie di diritto di famiglia che sono un ambito - specifica il Consiglio di Stato - nel quale c’è un contemperamento al principio della parità delle armi in funzione di interessi prevalenti, che riguardano le posizioni più deboli nell’ambito familiare e soprattutto i figli minori (come da articoli 29 e 30 della Costituzione).

Di conseguenza il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza che limitava il diritto all’accesso affermando in modo esplicito l’obbligo per l’agenzia delle Entrate «di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche» della documentazione richiesta.

Le decisioni della giustizia amministrativa

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