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Legge anti Google News operativa solo se comunicata alla Commissione

Una normativa nazionale (in questo caso tedesca) che vieti ai motori di ricerca (Google news) di utilizzare gli "snippets" - brevi ritagli o riassunti di testi di stampa - senza l'autorizzazione dell'editore non è applicabile in mancanza di previa notifica alla Commissione. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 12 settembre 2019 nella causa C-299/17, chiarendo che si tratta di una regola relativa ad un servizio della società dell'informazione e, dunque, di una «regola tecnica» il cui progetto deve essere notificato alla Commissione.
Il caso - Una società tedesca di gestione dei diritti d'autore, aveva presentato al tribunale regionale di Berlino, un ricorso per risarcimento danni nei confronti di Google per violazione dei diritti connessi al diritto d'autore di vari suoi aderenti, editori di stampa. La ricorrente sosteneva che Google avesse utilizzato, a partire dal 1° agosto 2013, sul suo motore di ricerca e sul suo sito d'informazione automatica «Google News», «snippets», provenienti dai suoi membri, senza versarne il corrispettivo.
Il Tribunale, tuttavia, ha chiesto alla Corte Ue se la disposizione (che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti, eccetto singole parole o brevissimi estratti di testo) costituisca una «regola tecnica» (ai sensi della direttiva 98/34), che avrebbe dovuto essere, in quanto tale, notificata alla Commissione per poter essere opposta ai singoli.
La motivazione - Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde affermativamente. Una normativa come quella in causa, spiegano i giudici, costituisce una regola relativa ai servizi della società dell'informazione e, pertanto, una «regola tecnica». Essa riguarda infatti specificamente i servizi in questione, poiché risulta che il suo oggetto principale e la sua finalità erano quelli di tutelare gli editori di stampa dalle violazioni del diritto d'autore da parte dei motori di ricerca online. In tale contesto, una tutela sembra essere stata riconosciuta come necessaria unicamente nei confronti di violazioni sistematiche delle opere degli editori online, commesse da prestatori di servizi della società dell'informazione. Nella misura in cui una regola del genere riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione, il progetto di regola tecnica deve essere previamente notificato alla Commissione. In mancanza, un singolo può invocarne l'inapplicabilità.

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