Comunitario e Internazionale

Per i riparatori indipendenti accesso ai dati tecnici anche senza format doc

di Marina Castellaneta

I costruttori di veicoli non sono obbligati a fornire a operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei loro prodotti in un formato modificabile elettronicamente. Inoltre, non è contraria al diritto Ue la possibilità per il costruttore di avere un canale di informazioni supplementari per concessionari e meccanici autorizzati. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 19 settembre (causa C-527/18).

Al centro del rinvio pregiudiziale d’interpretazione sollevato dalla Corte federale tedesca, il regolamento Ue 715/2007. La controversia nazionale vedeva contrapposti da un lato la Kia Motors Corporation e dall’altro lato un’associazione di categoria tedesca del commercio all’ingrosso di componenti per autoveicoli.

Quest’ultima sosteneva che il rifiuto dell’azienda automobilistica di fornire agli operatori indipendenti l’accesso in forma modificabile di informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle automobili era contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, al regolamento 715/2007 sull’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6). Ad avviso dell’associazione, l’accesso in modalità di solo lettura alla banca dati impediva di svolgere l’attività commerciale in modo concorrenziale.

In primo grado, i giudici tedeschi avevano ordinato alla Kia di mettere a disposizione i dati in forma modificabile, ma il verdetto era stato ribaltato in appello. Di qui la scelta della Corte federale di chiamare in aiuto gli eurogiudici, anche perché l’articolo 6 del regolamento si limita a stabilire che il costruttore è tenuto a fornire le informazioni in un formato standardizzato, senza chiarire se in modalità di sola lettura o in una forma modificabile elettronicamente.

La Corte ha dato una lettura dell’articolo favorevole alle aziende automobilistiche, non condividendo la posizione della Commissione europea secondo la quale - proprio per evitare ogni forma di discriminazione - il formato doveva essere uguale per tutti e, quindi, modificabile. Una tesi respinta dalla Corte.

Per i giudici di Lussemburgo, infatti, l’accesso alle informazioni, anche tenendo conto del dato letterale della norma, deve essere illimitato, senza distinzioni; ma per la forma, il regolamento non impone ai costruttori nessuna specifica modalità. L’obbligo, quindi, riguarda unicamente l’accesso facile e rapido alle informazioni.

Questa conclusione – osserva la Corte – non può essere contraddetta neanche dal fatto che a partire dal 1° settembre 2020 sarà applicabile il regolamento 2018/858, che prevede la forma modificabile elettronicamente.

Per la Corte di giustizia, inoltre, con una simile limitazione non si verifica una violazione della concorrenza effettiva né si hanno effetti negativi sul mercato interno perché «nulla indica che tali scopi possano essere raggiunti solo obbligando i costruttori di automobili a fornire l’accesso alle informazioni di cui trattasi in un formato siffatto» (ossia modificabile).

Sulla violazione del principio di non discriminazione provocata dal vantaggio per i concessionari ufficiali della Kia di accesso a un canale di informazioni supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali, la Corte ha escluso la violazione perché l’associazione di categoria non ha fatto valere il fatto che le informazioni accessibili attraverso il canale privilegiato erano più complete o di qualità migliore rispetto a quelle degli operatori indipendenti che accedono attraverso il portale internet della Kia.

Aldilà del caso singolo registrato in Germania, la questione impegna da anni le associazioni dei riparatori in tutta Europa. Italia inclusa. La sentenza del 19 settembre stabilisce quindi un principio importante.

Corte Ue - Causa C-527/18

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