Penale

Infortuni sul lavoro: tutti i componenti del Cda sono responsabili, salvo atto di delega formale

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Prevenzione infortuni - Società di capitali - Componenti del Consiglio di amministrazione - Responsabilità - Sussiste - Limiti
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.
• Corte di Cassazione, sezioneIV, sentenza 3 gennaio 2020 n. 54

Lavoro - Prevenzione infortuni - In genere - Società di capitali - Componenti del consiglio di amministrazione - Responsabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 20 febbraio 2017 n. 8118

Lavoro - Prevenzione infortuni - In genere - Società di capitali - Componenti del comitato esecutivo - Responsabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
In materia di sicurezza del lavoro nelle organizzazione societarie complesse possono assumere posizioni di garanzia anche i componenti del comitato esecutivo (c.d. "board"), ove sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori, cioè la loro ingerenza nelle scelte decisionali e nell'ambito operativo della società, con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva assolto i componenti del comitato esecutivo di una società dal reato di omicidio colposo ai danni di lavoratori esposti ad amianto, sia perché il comitato non si era mai riunito, sia perché attribuzioni e poteri erano stati "di fatto, in modo sostanziale" delegati all'amministratore delegato e a determinati soggetti non componenti del comitato esecutivo né membri del consiglio d'amministrazione).
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 dicembre 2017 n. 5005

Società di capitali - Infortuni sul lavoro - Responsabilità di tutto il cda - Singolo consigliere o amministratore delegato - Responsabilità sussiste solo in presenza di delega di funzioni – Presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Ininfluenza
In un'impresa gestita da una società di capitali l'assegnazione degli obblighi in materia di infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro è in capo, indistintamente, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione. In linea generale, infatti, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può da solo essere considerato rappresentante della società; la rappresentanza appartiene invece all'intero consiglio di amministrazione. Con un'eccezione: l'approvazione da parte del cda di una delega conferita a un singolo consigliere o amministratore delegato che trasferisce l'obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro applicazione dallo stesso cda al delegato. In capo al consiglio di amministrazione, a questo punto, rimane un generico dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. Nella fattispecie una specifica delibera aveva assegnato al presidente del consiglio di amministrazione anche le funzioni di «datore di lavoro per la sicurezza». In questo modo era duplice la funzione di garanzia assunta: come datore di lavoro, nella veste di presidente del cda, e come destinatario della specifica delega per la sicurezza conferita da parte del cda. A scansare la responsabilità non è poi servita neppure l'esistenza, nell'organigramma aziendale, della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza non è esclusa per la sola designazione del responsabile del servizio. Si tratta infatti di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia quanto al rispetto della normativa antinfortunistica e che agisce piuttosto da ausiliario del datore di lavoro. E a quest'ultima tocca sempre provvedere alla neutralizzazione delle situazioni di rischio. Solo la delega di funzioni, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest'ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato. Nessuna confusione quindi è possibile tra i due istituti.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 20 maggio 2013 n. 21628

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