Penale

Privilegiato il rito abbreviato Più chance di ammettere le prove

di Giovanni Negri

Dalle notifiche alle indagini preliminari, dai procedimenti speciali ai limiti all’appello, dalle condizioni di procedibilità al giudizio monocratico. Eccola qua la riforma del Codice di procedura penale messa a punto dal ministero della Giustizia e pronta per essere architrave del disegno di legge delega che verrà presentato a giorni in Consiglio dei ministri. Ne esce un modello con un’udienza preliminare vero filtro al dibattimento e un rito abbreviato notevolmente potenziato.

Andiamo con ordine. Capitolo indagini preliminari, tra quelli più delicati e sul quale maggiore sarà la distanza con l’Associazione nazionale magistrati e tuttavia cruciale visto che il maggior numero di prescrizioni matura proprio in questa fase. Sarà possibile una sola proroga di 6 mesi rispetto a termini base modulati sulla gravità delle condotte.

La durata standard delle indagini sarà di 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; 1 anno e 6 mesi dalla stessa data quando si procede per i delitti più gravi (quelli indicati nell’articolo 407, comma 2, del Codice di procedura penale; dalla mafia all’associazione criminale, al terrorismo, al traffico su larga scala di stupefacenti, al sequestro di persona, ai casi più gravi di estorsione, all’omicidio, alla violenza sessuale; 1 anno in tutti gli altri casi.

Se poi il pm non provvede, entro termini diversi e modulati anche in questo caso sulla gravità dei reati (3, 5, 15 mesi) a notificare l’avviso di chiusura indagine oppure non chiede l’archiviazione, allora dovrà notificare all’indagato avviso del deposito presso la sua segreteria della documentazione sulle indagini svolte, permettendone un’ampia discovery. Se il pm trasgredirà per «dolo o negligenza inescusabile» queste prescrizioni sarà soggetto a illecito disciplinare. Medesima sorte potrà colpire il pm che, dopo la notifica dell’avviso di deposito, non provvede a esercitare l’azione penale oppure a chiedere l’archiviazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore.

L’udienza preliminare dovrà servire a selezionare i rinvii a giudizio, limitandoli ai casi in cui gli elementi acquisiti permettono l’accoglimento del quadro accusatorio. Le Procure dovranno individuare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; la sentenza di non luogo a procedere dovrà essere semplificata con il riferimento ai soli motivi imprescindibili su cui è fondata la decisione.

Per quanto riguarda le notifiche, la bozza di legge delega stabilisce che tutte le comunicazioni all’imputato non detenuto successive alla prima dovranno essere effettuate attraverso consegna al difensore. La prima comunicazione dovrà contenere anche l’avviso esplicito che tutte le notifiche successive saranno effettuate all’avvocato difensore e che l’imputato ha il dovere di comunicare al suo legale il recapito dove andranno effettuate le comunicazioni. In ogni caso, a rendere meno indigesta la previsione per gli avvocati, è contemporaneamente previsto che l’omessa o ritardata comunicazione all’imputato, ascrivibile alla condotta di quest’ultimo, non costituisce inadempimento del mandato professionale.

E, ancora, disposizioni specifiche sono dedicate al giudizio abbreviato (ammorbidendo l’ipotesi dell’integrazione probatoria), a quello immediato e al procedimento per decreto, nel tentativo di renderli un po’ più appetibili. Inappellabili, di norma, le sentenze di proscioglimento e non luogo a procedere per reati puniti con la pena pecuniaria e le sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità.

L’intervento è stato presentato ieri dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, alle rappresentanze dell’avvocatura e all’Anm. Da parte delle Camere penali, sottolinea il segretario Eriberto Rosso, c’è il riconoscimento per il metodo di confronto seguito, anche se le misure messe in campo non avranno verosimilmente l’effetto atteso di accelerazione dei giudizi e non fanno certo venire meno l’ositilità dei penalisti alla riforma della prescrizione. Il Cnf, invece, per bocca del presidente Andrea Mascherin ha espresso il massimo favore per l’allargamento delle ipotesi di definizione dei giudizi prima del dibattimento e per l’estensione delle facoltà difensive.

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