COLLABORAZIONI A PROGETTO E DIRITTO ALLA MATERNITÀ
Iniziando dalle novità per il 2016, l’articolo 2 del Dlgs 81/2015 dispone che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro. Tuttavia, l’articolo 52 della medesima norma stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015, che è proprio il caso in esame. La stessa norma, inoltre, fa salvo quanto disposto dall’articolo 409 del Codice di procedura civile, essendo quindi sempre consentiti gli «altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».In pratica, la lavoratrice ha diritto alla proroga di 180 giorni, e il rapporto (anche per i mesi del 2016) sarà legittimo ove sia rispettoso dei requisiti richiesti dall’ormai abrogato Dlgs 276/2003, sempre che poi il committente al termine di tale periodo non voglia procedere alla modifica del rapporto con l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato, utilizzando la procedura di stabilizzazione introdotta dall’articolo 54 del nuovo decreto.