Penale

FonSai, confermata l’assoluzione di Paolo Ligresti

di Patrizia Maciocchi

La Cassazione conferma l'assoluzione di Gioacchino Paolo Ligresti nell'ambito del procedimento per aggiotaggio e falso in bilancio aggravato, per la passata gestione di Fonsai e respinge il ricorso della Consob che si era costituta parte civile. Assoluzione definitiva anche per Giorgio Bedoni e Fulvio Gismondi, il primo preposto alla redazione dei documenti contabili, il secondo attuario di Fondiaria Sai. Parti civili e pubblica accusa contestavano la sentenza del 10 luglio 2018, con cui la Corte d'Appello di Milano aveva assolto gli imputati. Nel mirino della Consob era finito il bilancio 2010 di Fondiaria Sai spa nel quale, secondo l'accusa, non era stato esposto un dato veritiero relativo alla “riserva sinistri” indicato in euro 4.729.815.742 invece che in 5.267.815.742, con una differenza, non diffusa nel comunicato del 28 marzo 2011 di 538 milioni di euro, tale da assorbire l'aumento di capitale di 450 milioni di euro. Gioacchino Paolo Ligresti chiamato a rispondere di aggiotaggio informativo, come vice presidente del Cda di Milano Assicurazioni Spa, di componente del Cda e del comitato esecutivo di Fondiaria Sai Spa, oltre che come azionista, tramite società di capitali, delle due società. Ma la Cassazione concorda con la lettura della Corte d'Appello, ad iniziare dagli effetti della sottovalutazione. Il deficit della riserva sinistri si collocava nello stato patrimoniale e non si sarebbe trasferito in automatico e nella stessa misura, sul risultato economico dell'anno: era tale da incidere in misura inferiore all'1,5% sull'esito finale ai bilanci 2010. La Consob non avrebbe poi considerato la diversa valutazione compiuta dall'allora Isvap, che aveva individuato la sottoriserva in 314 milioni e non in 538. A favore degli imputati anche la definitiva assoluzione dal delitto di falso in bilancio scattato per il mancato superamento delle soglie di punibilità. Un requisito che, anche se non è un elemento essenziale del reato di aggiotaggio “non consente di affermare che la falsa sottoriservazione possa corrispondere ad una somma maggiore delle soglie che nel presente processo – scrive la Suprema corte – non si sono ritenute superate”. In tema di manipolazione informativa di mercato, infatti, la valutazione della falsità della notizia e della sua attitudine distorsiva presuppone l'accertamento del contenuto che avrebbe dovuto assumere la comunicazione se fosse stata veritiera. Quanto all'aggiotaggio manipolativo la Corte d'appello aveva rilevato una forte discesa delle azioni Fondiaria Sai e Milano assicurazioni dopo il comunicato del 23 marzo 2011, che dava conto di una perdita consolidata per oltre 928milioni di euro. Non c'era dunque una prova persuasiva che il prezzo delle azioni sarebbe ulteriormente calato se la posta della riserva sinistri fosse aumentata. Per finire, la Corte d'Appello aveva contrastato con efficacia anche l'esistenza della prova della price sensivity della notizia per affetto del comunicato di dicembre. Una nota stampa che riportava numerose altre notizie sull'andamento economico delle società.

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 2 gennaio 2020 n.15

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