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Per motivi di ordine pubblico lo Stato può imporre la trasmissione solo a pagamento di programmi televisivi


Uno Stato membro può, per motivi di ordine pubblico quali la lotta contro l'incitamento all'odio, imporre l'obbligo di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento. Ma le modalità di distribuzione di un canale del genere non devono tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Lo ha precisato la Cgue con la sentenza 4 luglio 2019 nella causa C 622/17.

Il Caso - La Baltic Media Alliance Ltd (BMA), società registrata nel Regno Unito, distribuisce il canale televisivo NTV Mir Lithuania, canale destinato al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in lingua russa. Il 18 maggio 2016 la Commissione radiotelevisiva della Lituania (LRTK) ha adottato, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, impone agli operatori che distribuiscono via cavo o via Internet canali televisivi ai consumatori lituani di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La decisione era basata sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti che incitavano all'ostilità e all'odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici.
La BMA ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) una domanda di annullamento della decisione del 18 maggio 2016 sostenendo, in particolare, che tale decisione è stata adottata in violazione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi», la quale impone agli Stati membri di garantire la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritrasmissione nel loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri per motivi quali le misure contro l'incitamento all'odio. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se una decisione come quella adottata dalla LRTK rientri nell'ambito di tale direttiva.

La decisione - Esaminando i termini, gli obiettivi, il contesto e la genesi della direttiva, nonché tenendo conto della giurisprudenza pertinente, la Corte constata che non costituisce un ostacolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva una misura nazionale che, in maniera generale, persegue un obiettivo di ordine pubblico e disciplina le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, dal momento che simili modalità non impediscono la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Una misura di tal genere non istituisce, infatti, un secondo controllo della trasmissione del canale in questione oltre a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto a effettuare.
Per quanto riguarda la misura in questione, la Corte sottolinea che dalle osservazioni della LRTK e del governo lituano risulta che, al fine di tutelare la sicurezza dello spazio dell'informazione lituano nonché di garantire e preservare l'interesse pubblico a una corretta informazione, considerata l'influenza particolarmente significativa della televisione sulla formazione dell'opinione pubblica, con l'adozione della legge lituana sull'informazione della società – sulla cui base è stata adottata la decisione del 18 maggio 2016 – il legislatore lituano intendeva contrastare la diffusione attiva di contenuti che screditano lo Stato lituano e ne minacciano la qualità di Stato. Tra i contenuti previsti da tale legge figurano i contenuti che invitano a rovesciare con la forza l'ordine costituzionale lituano, incitano a minare la sovranità della Repubblica di Lituania, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica, consistono in propaganda bellica, incitano alla guerra o all'odio, al ridicolo o al disprezzo, incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione, in particolare, della sua nazionalità.
Su tale base, si deve ritenere che una misura come quella di cui trattasi persegua, in maniera generale, un obiettivo di ordine pubblico.
Inoltre, la LRTK e il governo lituano hanno precisato nelle loro osservazioni che la decisione del 18 maggio 2016 disciplina unicamente le modalità di distribuzione di NTV Mir Lithuania ai consumatori lituani. Allo stesso tempo, è pacifico che la decisione del 18 maggio 2016 non sospende o non vieta la ritrasmissione di questo medesimo canale nel territorio lituano, poiché tale canale, nonostante detta decisione, può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.
Di conseguenza, una misura come quella in questione non impedisce la ritrasmissione propriamente detta, nel territorio dello Stato membro di ricezione, delle trasmissioni televisive del canale televisivo, oggetto di tale misura, provenienti da un altro Stato membro. La Corte conclude pertanto nel senso che una simile misura non rientra nell'ambito della direttiva.

Cgue – Sentenza 4 luglio 2010 nella causa C-622/17

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