Civile

Anche il tetto può essere «condominio parziale»

di Paolo Risotti

Anche il tetto può essere un «condominio parziale» e chi no ne fa parte non deve essere covocato in assemblea. Cosi chiarisce la Cassazione civile (sentenza 791/2020, relatore Antonio Scarpa) , partendo dal caso di due condòmini che avevano impugnato una delibera assembleare, avente per oggetto dei lavori di manutenzione del tetto di copertura dell’edificio, lamentandosi del fatto che l’amministratore non aveva inviato l’avviso di convocazione in assemblea ad alcuni comproprietari.

Il Tribunale di Catania, prima, e la Corte d’Appello di Catania, poi, hanno respinto l’impugnativa, rilevando che i condomini non avvisati non erano coinvolti nei lavori di manutenzione del tetto, in quanto proprietari di unità immobiliari autonome.

Giudizio confermato dalla Cassazione. Nell’ambito di un edificio condominiale vi possono essere delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nel nostro caso), o l’area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l’ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato. In tali ipotesi, secondo la consolidata giurisprudenza, si avrebbe un cosiddetto condominio parziale.

In altri termini, tutte le volte in cui una parte dell’edificio risulti destinata, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al servizio e/o al godimento soltanto di alcune unità immobiliari (e non perciò di tutte), essa rimane oggetto di un autonomo di diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quella parte dello stabile.

Di conseguenza, i comproprietari che non possono godere di un determinato bene condominiale non hanno titolo di partecipare in assemblea alle relative decisioni e votazioni. Ma, nello stesso tempo, non concorrono nemmeno alle corrispondenti voci di spesa, in base al vecchio adagio condominiale “chi vota, paga”.

Corte di cassazione – Sentenza 791/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©