Civile

Non scatta il risarcimento se la banca sbaglia la segnalazione alla centrale rischi

Non è sufficiente che la segnalazione dalla Centrale rischi della Banca d'Italia sia illegittima per aver diritto a un risarcimento del danno. Lo ribadito la corte di Cassazione con la sentenza n. 20885 depositata ieri che ha finalmente chiuso un contenzioso nato 13 anni fa. Tutto è cominciato il 6 marzo 2006 quando le Antiche terme di San Teodoro hanno chiamato in giudizio Banca di Roma per chiedere un risarcimento danni dovuto per l'errata segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto del 2004. Ma il tribunale di Milano ha respinto la richiesta della società sostenendo che la banca non era tenuta a indagare sulla complessiva situazione economica della debitrice e che, ai fini della segnalazione, bastava «l'appostazione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito tra Banca segnalante e la creditrice». Contro questa decisione la società è ricorsa in appello. E nel secondo grado di giudizio Antiche terme di San Teodoro ha ottenuto che le segnalazioni di maggio e giugno fossero dichiarate illegittime mentre ancora una volta la richiesta di risarcimento è stata respinta. Infine la Cassazione che ha ribadito il no al ristoro perché il danno all'immagine subito dalla società per la segnalazione errata sarebbe dovuto essere provato. Mentre la società ricorrente si era limitata «ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l'effettiva lesione all'immagine patita, così attribuendole un deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall'affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l'attrice manteneva rapporti».

Corte di Cassazione - Sezione I -Ordinanza 5 agosto 2019 n. 20885

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