Civile

Sindacati: anche il singolo componente Rsu è legittimato a indire un'assemblea

di Giampaolo Piagnerelli

La rappresentanza sindacale unitaria può indire un'assemblea retribuita. E tale potere spetta anche a ogni singolo componente della Rsu. Secondo la Cassazione (sentenza n. 2862/20) si deve considerare illegittimo il divieto a svolgere assemblee da parte di una Spa.

Non rispettato lo Statuto dei lavoratori - Questo perché - si legge nella decisione - la società non ha rispettato gli articoli 4, 5 e 7, parte seconda, sezione seconda del Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014 anche in relazione agli articoli 19 e 20 della legge n. 300/1970, avendo la Corte distrettuale trascurato le richiamate disposizioni dalle quali si evince chiaramente la titolarità in capo ai singoli componenti la Rsu, subentrati ai dirigenti delle Rsa e così disponendo espressamente l'articolo 4, comma 5 del Testo unico.

In sintesi chiarisce la Corte, l'approdo interpretativo fornito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 13978/17) con riguardo all'accordo interconfederale del 1993 deve valere altresì per l'Accordo del 2014. In particolare la ricostruzione esegetica degli articoli 4 e 5 del Testo unico consente di ritenere assolutamente compatibile la natura di organismo a funzione collegiale della Rsu con la legittimazione (anche) della singola Rsu a richiedere l'assemblea. Va sottolineato come l'articolo 4, comma 5, del Testo unico 2014 prevede il diritto a indire singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex articolo 20 delle legge 300/70. Pertanto - a prescindere dalle condizioni di miglior favore concordate in sedi negoziali di diverso livello, l'Accordo Interconfederale del 2014 (rispetto a quello del 1993) sancisce (direttamente, senza delegare altre sedi contrattuali) come intangibile il diritto di indire, anche singolarmente, l'assemblea.

Il principio - Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «il combinato disposto dagli articoli 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 deve essere interpretato nel senso che il diritto d'indire assemblee, di cui all'articolo 20 della legge n. 300/1970, rientra quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto dotato di rappresentatività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013)».

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 6 febbraio n. 2862

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©