Civile

Conto in banca, apertura inefficace senza la delibera dell’assemblea

di Luana Tagliolini

Inefficace l'apertura del credito nei confronti del condominio se compiuta dall'amministratore senza l'autorizzazione dell'assemblea.

Il condominio conveniva innanzi al tribunale la banca presso la quale aveva un conto corrente affinché venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti l'apertura di credito su tale un conto corrente sottoscritta, a suo nome, dall'amministratore del condominio.

Precisava il condominio che l'amministratore non era legittimato all'apertura del credito perché non aveva avuto alcuna valida delega in tal senso dall'assemblea e che il modulo presentato in banca era falso e anche la firma del presidente era falsa tanto che questi aveva esposto querela per contestare la veridicità della sottoscrizione

Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la sua non debenza in favore dell'istituto delle somme a debito risultanti dalla chiusura del suddetto conto e a cui era stato condannato a pagare o comunque che venisse condannato l'amministratore a manlevare il condominio da qualunque somma fosse chiamato a rispondere nei confronti della banca.

Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto della domanda e la condanna in via riconvenzionale del condominio e dell'amministratore in solido (quest'ultimo quale fideiussore per l'apertura del credito) al pagamento delle somme dovute a debito come saldo negativo del conto.

L'amministratore non si costituiva.

Il tribunale preso atto della inesistenza di una valida delega all'amministratore per l'apertura del credito e della querela per falsità della sottoscrizione, accoglieva la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'apertura del credito nei confronti del condominio come atto compiuto dal falsus procurator in quanto amministratore privo di poteri (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 95/2020).

La giurisprudenza di merito ha sovente evidenziato che «nel caso in cui un amministratore condominiale, servendosi di un falso verbale, abbia ottenuto, per scopi propri, l'apertura di credito da una banca a favore del condominio, non si configura il reato di appropriazione indebita, ma solo il reato di truffa in quanto difetta in senso proprio l'elemento dell'impossessamento» (Tribunale Firenze, Sez. penale, Sentenza n. 3634/2007).

Il fido bancario, ottenuto con verbali falsi prodotti dall'amministratore di condominio, non legittima la banca ad ottenere la restituzione del capitale dal condominio per cui in «in caso di contratto stipulato di falsus procurator, nessun effetto di detto contratto è destinato a prodursi nella sfera giuridica del falso rappresentato in mancanza della sua ratifica, …» (Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 2441/2017).

Nella fattispecie in esame, in particolare, il tribunale riscontrava che il saldo negativo del conto corrente del condominio era già sussistente prima dell'apertura di credito e non causato da quest'ultimo.

Per tale motivo, pur dichiarando inefficace l'apertura di credito nei confronti del condominio, lo ha condannato, in solido con l'amministratore, al pagamento del saldo negativo a debito esistente al momento della chiusura del conto.

Tribunale di Ravenna, sentenza 31 gennai o 2020 n. 95

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