Sempre più diffuse le colonnine per auto elettriche
Uno strumento utile, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per le ricariche delle vetture elettriche in condomio e privatamente. È il vademecum predisposto da Anaci Monza e Brianza, Motus, Cei Cives e Class Onlus, scaricabile gratuitamente al link https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/11/2019-vademecum-Condominio-low.pdf .
Il settore della mobilità elettrica infatti, è destinato a decollare anche in Italia , seppure i numeri a luglio - settembre 2019 (anno di uscita del vademecum) risultassero ancora scarsi: 24.311 iveicoli elettrici circolanti. L’aspetto del le regole condiminiali diventa rilevante anche perchè sono sempre più numerosi i cortili o giardini degli edifici privati trasformati in parcheggi.
Il Decreto Sviluppo , Dlgs 83/2012, ha modificato l’articolo 4 del Dpr 380/2001 inserendo due commi, 1-bis e 1-ter. Quest’ultimo, in particolare aveva previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai comuni di adeguare entro il primo giugno 2014 ,il proprio regolamento edilizio.Previsione rimasta al paalo e successivamente prorogata al 31 dicembre 2017 con il Dlgs numero 257/2016 che ha previsto «l’obbligo di installazione per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».
Se si disponedi un box privato, per installare la colonnina elettrica, si deve solo comunicare l’intenzione all’amministratore .
Qualora si necessiti di autorizzazione assembleare, il discorso cambia. Il Decreto Sviluppo all’articolo 17-quinquies, comma 2, inquadra l’intervento tra le cosiddette ” innovazioni agevolate” e prevede «in prima e seconda convocazione, le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma Codice civile». Quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti dunque ed almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). L’installazione è in ogni caso da considerarsi un’innovazione gravosa o voluttaria in base all’articolo 1121 del Codice civile, ovvero condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.