Civile

Condominio, l’amministratore uscente predispone il rendiconto

di Paolo Accoti

Spetta all'amministratore uscente la redazione del rendiconto quale giustificazione del saldo della sua gestione. Questo afferma la sentenza del 26 aprile 2019 del Tribunale di Roma, Giudice Paolo D’Avino, a seguito della citazione con la quale un condominio, in persona del nuovo amministratore, conveniva in giudizio il precedente, addebitandogli gravi responsabilità tra cui, l’omessa convocazione delle assemblee, l’omesso rendimento di conti consuntivi e l’omesso rendimento del conto dell’avanzo attivo di cassa.

L’amministratore di condominio cessato dall’incarico per i più disparati motivi, per revoca giudiziale o assembleare, alla scadenza naturale del mandato ovvero per dimissioni, è comunque contrattualmente obbligato, in quanto debitore nei confronti del condominio della prestazione di mandatario, a dare prova della propria regolare gestione e, pertanto, del reale e oculato impiego di tutte le somme incassate - rappresentate per lo più dai versamenti dei condòmini - mediante la tempestiva annotazione di ogni singolo movimento in entrata ed in uscita, corroborato dalla corrispondente documentazione giustificativa.

Lo stesso infatti è tenuto, in ogni caso, sottolinea il Tribunale, alla predisposizione del resoconto - la cui omissione giustificherebbe anche la coartazione giuridica dell’amministratore - al quale risulta evidentemente estraneo l’amministratore subentrato.

In tale ipotesi, il rendiconto redatto dall’amministratore uscente non rappresenterebbe più un «atto riepilogativo della situazione finanziaria del condominio», al quale deve sempre provvedere solo l’amministratore in carica, ma la mera illustrazione del saldo finale di cassa alla chiusura della personale gestione - che deve corrispondere all’estratto del conto corrente condominiale - in dipendenza degli incassi realizzati e delle spese sostenute, corredata dalle corrispondenti “pezze giustificative” con l’indicazione finale degli eventuali crediti o dei debiti del condominio.

All’eventuale mera riscrittura o correzione formale dei rendiconti già approvati deve invece provvedere l’amministratore in carica nel periodo in cui tali errori contabili sono stati individuati, giacché quello cessato non avrebbe più titolo a farlo.

Tribunale di Roma, sentenza 26 aprile 2019

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