Civile

Non sono soggetti a Ici gli immobili dei testimoni di Geova adibiti a luoghi di culto

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi locali - Ici - Esenzione dal pagamento dell'imposta - Immobili appartenenti ai testimoni di Geova - Luoghi di culto.
L'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto spetta a un ente ecclesiastico in relazione a un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili ad abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla formazione del clero e dei religiosi.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 27 giugno 2019 n. 17250

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) – Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione a una scuola paritaria di ispirazione religiosa, i cui utenti pagavano un corrispettivo, attribuendo erroneamente rilievo alla circostanza che l'attività fosse in perdita).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 8 luglio 2015 n. 14226

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Ente ecclesiastico - Immobile destinato ad abitazione di membri della comunità religiosa - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Fondamento.
In tema di ICI, l'esenzione, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta a un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità e accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 dicembre 2009 n. 26654

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Svolgimento nell'immobile di attività di assistenza o attività equiparate - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Documenti attestanti la destinazione dell'immobile ad attività esenti - Sufficienza - Esclusione - Svolgimento in concreto dell'attività con modalità non commerciali - Necessità - Fattispecie in tema di ente gestore di asilo infantile.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale. (Fattispecie in tema di ritenuta debenza dell'imposta da parte di un ente privato gestore di un asilo infantile, a fronte dell'accertata carenza di prova della destinazione dell'attività scolastica a soggetti non abbienti o della destinazione dei ricavi eccedenti i costi a fini assistenziali).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 ottobre 2005 n. 20776

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 18 luglio 2019 n. 32001

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