Civile

Ricucci, no sequestro del Pc nel processo corruzione in atti giudiziari

Francesco Machina Grifeo

Punto a favore dei Ricucci e della Magiste in Cassazione, dove ottengono l'annullamento del decreto di sequestro probatorio di tablet, Pc e cellulari rivenuti presso le sedi societarie.

La vicenda
Il provvedimento era stato disposto per l'accertamento di eventuali accordi presi tra l'immobiliarista e il proprietario dell'hotel Valadier, il direttore del bar dell'hotel de Russie, una Pr e un altro soggetto, i componenti del cosiddetto "cerchio magico", tutti «sottoposti ad indagini per il reato di falsa testimonianza commesso mediante le deposizioni rese quali testi nel giudizio dibattimentale a carico di Stefano Ricucci ed altri, imputati in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari in concorso con Nicola Russo, giudice della Commissione tributaria regionale». Tra i ricorrenti figurano anche il figlio e la mamma del patron della Magiste entrambi sottoposti ad indagine per presunte pressioni sui testi i quali «in maniera del tutto ingiustificata» avevano «modificato la loro precedente versione in ordine alla collocazione cronologica e alla natura dei primi rapporti tra Ricucci e il giudice Nicola Russo», in particolare posticipando le date degli incontri.

Le motivazioni della Cassazione
Per la Suprema corte (sentenza n. 31593 di oggi), tuttavia, viola il principio di «proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute». Posto che, prosegue la decisione: «anche un singolo computer ad uso personale non può essere equiparato ad un documento o ad un gruppo di documenti ma, e si tratta di fatto di comune conoscenza, ad un intero archivio o deposito o libreria in senso fisico, tenuto conto delle sue enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati». In questi casi, dunque, il computer «deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informatico».
«Ciò, ovviamente, non esclude – conclude la Corte - che a determinate e giustificate condizioni possa essere disposto un sequestro esteso all'intero sistema se ciò è proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema (si pensi ad un computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivi o di un computer destinato alla archiviazione di materiale illecito) né esclude, se necessario, il trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi».

Corte di cassazione - Sentenza 17 luglio 2019 n. 31593

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