Civile

Sui limiti del diritto di critica del lavoratore sindacalista

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Licenziamento illegittimo - Reintegro - Potenziale lesività per l'azienda delle critiche che il sindacalista rilascia alla stampa - Continenza formale del diritto di critica - Necessità.
L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti dal datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, qualora avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 dicembre 2019 n. 31395

Sindacalista - Licenziamento - Illegittimità - Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Libertà di pensiero - Tutela.
Illegittimo il licenziamento del sindacalista Rai che abbia esercitato duramente il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro. Deve prevalere nei suoi confronti la "scriminante" costituzionale e il soggetto deve poter manifestare liberamente il proprio pensiero.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 luglio 2018 n. 18176

Diritto di critica - Esercizio - Legittimità.
Legittimo esercizio del diritto di critica per l'Rsa che in un periodo "caldo" delle relazioni sindacali al Teatro dell'Opera di Roma, riprendendo anche il giudizio espresso in comunicati di altri sindacati, afferma che l'accordo raggiunto fosse frutto di regalìe e accordi tra sindacalisti e datore di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2018 n. 21910

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Diritto di associazione e di attività sindacale - Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Modalità idonee a ledere l'onore e il decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Sanzionabilità in via disciplinare - Ammissibilità.
Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie, sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa), sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana. Ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 maggio 2012 n. 7471

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