Penale

Va sempre demolita la casa abusiva, anche se abitata da un'anziana

di Giovanni Negri

L’abuso edilizio non è tollerato. E l’immobile costruito deve essere demolito. Anche quando rappresenta l’abitazione di un’anziana novantenne. La Cassazione, Terza sezione penale, sentenza n. 36257 depositata ieri, sceglie la linea dura, confermando l’ordinanza del tribunale di Napoli con la quale veniva negata la sospensione della distruzione di una serie di opere edilizie costruite in violazione di legge.

La Corte ha così respinto la tesi difensiva che contestava l’assenza di una qualsiasi valutazione sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla situazione abitativa della donna. Per la difesa la costruzione oggetto dell’ordine di demolizione produce in realtà una lesione assolutamente modesta; tanto più se bilanciata con il bene giuridico costituzionalmente tutelato del diritto all’abitazione. Si metteva in evidenza come l’immobile rappresenta invece l’unica soluzione a disposizione di una persona anziana, quasi novantenne e priva delle disponibilità economiche necessarie a procurarsi un’alternativa dignitosa.

Per la Cassazione, tuttavia, è priva di fondamento giuridico la prevalenza assoluta e aprioristica del diritto costituzionale all’abitazione sull’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione. Va ricordato invece, chiarisce la sentenza, che l’ordine di demolizione non ha una funzione punitiva, quanto piuttosto l’obiettivo di ripristinare il bene tutelato: «il fondamento della previsione non è quello di sanzionare ulteriormente l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenza dannose della condotta medesima rimovendo la lesione del territorio verificatasi».

Il diritto del cittadino a poter disporre di una casa dignitosa non può prevalere, osserva ancora la Cassazione, sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e all’uso corretto del territorio. Si tratta invece di una posizione soggettiva individuale, destinata a cedere rispetto all’interesse pubblico alla demolizione dell’immobile abusivo.

Va poi ricordato come i giudici di merito avevano già puntualizzato che non può essere invocato uno stato di necessità per le condizioni di salute della donna e per le sue precarie condizioni economiche (tra l’altro non dimostrate, avverte la Cassazione): all’attività edilizia abusiva non può essere applicata questa forma di esenzione da responsabilità. Comunque, aggiungeva il Tribunale, anche nell’impossibilità economica di sostenere un canone di locazione perchè titolare di una pensione di invalidità, la donna avrebbe potuto rivolgersi ai servizi sociali.

Per la Cassazione, infine, non esiste neppure un profilo di violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio. Anche in questo caso infatti, nella lettura della Corte, non si può trarre la conclusione di una legittimità a occupare un immobile anche se abusivo, solo perché destinato a casa familiare.

Corte di cassazione, Terza sezione penale, sentenza 20 agosto 2019, n. 36257

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