Amministrativo

Servizi legali del comune, illegittimo il bando che non chiarisce le attività

Francesco Machina Grifeo

Il bando comunale per l'affidamento dei servizi legali è illegittimo se non accompagnato dalla pubblicazione del capitolato d'oneri nel quale sono illustrate le modalità attraverso le quali il servizio deve essere prestato. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sezione seconda bis, sentenza n. 8730 del 3 luglio scorso, accogliendo il ricorso dell'Associazione italiana giovani avvocati.
L'Aiga, sezione di Rieti, aveva chiesto al Tribunale di annullare il bando di gara della Centrale Unica di Committenza di Montepiano Reatino per l'"Affidamento del servizio di patrocinio legale dell'ente relativamente al contenzioso civile, amministrativo, tributario, penale e stragiudiziale, compreso quello dinanzi alle Magistrature Superiori del Comune di Cittaducale (RI)", con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Per prima cosa l'Associazione ha perorato (con successo) la propria legittimazione a ricorrere «contro gli atti lesivi» delle prerogative dei professionisti ricordando che tra le sue finalità statutarie vi è «la tutela degli interessi della giovane avvocatura italiana». Oltre alla mancata pubblicazione del capitolato, l'Aiga ha ritenuto: violata la normativa a tutela dell'equo compenso; vessatoria la richiesta di produrre una attestazione da parte della banca sulla «capacità economico finanziaria e di dotarsi di una copertura assicurativa»; ed infine una «ingiusta» disparità di trattamento per via del requisito dell'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, «irragionevolmente penalizzante per i professionisti più giovani».

Per il Tar l'unica censura fondata è quella relativa alla mancata pubblicazione del capitolato d'oneri che avrebbe dovuto contenere l'illustrazione delle modalità con le quali il servizio messo a gara avrebbe dovuto essere prestato. «Tale allegato al bando – si legge nella decisione -, pur citato dal disciplinare, non risulta essere stato reso disponibile in tempo utile per la formulazione delle offerte e la suddetta mancanza, riguardando un atto essenziale della procedura, non può che minare alle fondamenta lo svolgimento dell'intera gara». La mancata pubblicazione, prosegue il Tar, non è stata «efficacemente smentita» neppure dalla Centrale di committenza che si è limitata a precisare che "nessuna normativa contempla l'invio del capitolato al COA che, comunque, per buona prassi è stato informato del sito ove reperire tutta la documentazione di gara"», senza però dimostrare, prosegue il Tar, «di aver reso tempestivamente disponibile sul sito stesso in allegato al bando anche l'atto de quo». L'intera procedura, dunque, «per la mancanza di qualsiasi descrizione dei servizi legali oggetto dell'appalto e delle modalità attraverso cui il professionista vincitore avrebbe dovuto prestare la sua attività, deve essere annullata».

Il Tribunale, infine, ricorda, «per completezza», che non sono meritevoli di accoglimento le doglianze, «espresse in modo del tutto generico e astratto», relative alla pretesa violazione della disciplina sul «giusto compenso», e sul carattere «sproporzionato e vessatorio delle attestazioni richieste e delle clausole previste». Né tantomeno va condiviso il giudizio sulla natura «asseritamente discriminatoria del requisito dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori», dal momento che tale previsione corrispondeva «ad una comprensibile necessità dell'Ente e potendo i professionisti più giovani ovviare eventualmente concorrendo in forma associata».

L'Aiga accoglie «con favore» l'annullamento della procedura di gara «ritenendo il bando lesivo del decoro dei Professionisti». Mentre riguardo all'obbligo di iscrizione alle magistrature superiori l'Associazione «prende atto dell'orientamento del Tribunale circa la possibilità di partecipazione in forma associata dei giovani Avvocati non abilitati all'esercizio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, auspicandone una revisione». E ribadisce la volontà di «vigilare affinché la normativa in materia di equo compenso sia rispettata». Anche l'Anac, afferma il Presidente Aiga Alberto Vermiglio «deve contribuire a garantire una concorrenza basata sul merito e la professionalità e non anche sui ribassi dei compensi da riconoscere ai Professionisti. I meccanismi concorrenziali tout court legati al solo utilizzo del criterio del prezzo più basso possono essere efficaci nei comparti con pochi operatori, ma certamente sono deleteri in un settore, com'è quello legale, che vanta ben 240.000 Professionisti».

Tar Lazio - Sentenza 3 luglio 2019 n. 8730

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