Civile

Cadono i calcinacci, non è solo colpa dell’amministratore

di Pier Paolo Bosso

Per la caduta di calcinacci e mattoni da cornicioni o facciate, che provoca feriti o morti, come da frequenti casi di cronaca, può nascere una responsabilità penale per reati colposi (omicidio o lesioni personali) per l’amministratore e tutti i condòmini comproprietari, se c’è distacco da parti comuni, nel caso di parti di proprietà individuale (balconi aggettanti) per il singolo proprietario e l’amministratore. Questo uno dei temi che verranno sviluppati venerdì 28 giugno (ore 9-13) al convegno organizzato a Torino al Collegio geometri con Confedilizia, Ape e Agiai.

Ciascuno, infatti, risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Proprietari e amministratore devono attivarsi per evitare danni a terzi e tutelare la pubblica incolumità, per non incorrere in omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina (articolo 677 del Codice penale), con sanzione amministrativa pecuniaria (da 154 a 929 euro) per mancata rimozione del pericolo generico e presunto. Scatta invece la sanzione penale (arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a 309 euro) quando dall’omissione dei lavori derivi pericolo concreto per l’incolumità delle persone.

Eliminare il pericolo vuol dire semplicemente predisporre le cautele più idonee (come le transenne) a delimitare la zona pericolosa per far poi deliberare l’assemblea in merito al da farsi (Cassazione, sentenza 21401/2009).

Nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi non può ipotizzarsi responsabilità per il reato a carico dell’amministratore per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo. La responsabilità dell’amministratore sussiste solo per i lavori di manutenzione ordinaria indispensabili per scongiurare pericoli derivanti da parti comuni.

Anche se il proprietario delega l’amministratore dovrà poi controllare l’esecuzione della delega e potrà essere chiamato a rispondere per reato proprio (Cassazione penale, sentenza 7665/2019).

Corte di cassazione - Sentenza 7665/2019

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