Civile

Il portiere può proseguire il lavoro dopo la pensione

di Vincenzo Di Domenico

Il portiere che per anni ha lavorato presso il condominio, guadagnandosi la fiducia di tutti i condomini, ha raggiunto l’età in cui potrebbe andare in pensione (per il biennio 2019-2020, 67 anni sia per gli uomini che per le donne e 20 anni di contributi con una particolarità per coloro che sono addetti a mansioni gravose e che abbiano almeno 30 anni di contribuzione: per loro si mantiene il requisito di 66 anni e 7 mesi). Qualche condomino potrebbe quindi chiedersi: «Ma sino a che età potrebbe lavorare?»

Il nostro portiere risponde saggiamente che di per sé non esiste un limite di età al di sopra del quale non è più possibile svolgere un’attività lavorativa ma la possibilità di lavorare dipende essenzialmente dallo stato di salute. A conforto di quanto sopra esposto, in una sentenza della Corte di Cassazione (20089/2018) si legge, in sintesi, che l’articolo 24, comma 4, del Dlgs 201/2011 non riconosce al lavoratore alcun diritto soggettivo a rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età, prevedendo soltanto tale circostanza come mera possibilità da concordare con il datore di lavoro.

Dunque, il dipendente del nostro condominio - se la voglia non gli manca e le forze glielo permettono - potrà continuare a lavorare anche dopo i 67 anni: capita non di rado che il portiere chieda di continuare la sua attività, anche considerando che i contributi versati potrebbero essere esigui per godere di una pensione dignitosa. Non è possibile proseguire il rapporto di lavoro solamente nel caso dell’opzione per “Quota 100” poiché, esclusivamente per questa misura, è stato introdotto un divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, valido fino al momento in cui si raggiunge il diritto alla pensione.

L’assemblea dovrà decidere se proseguire il rapporto di lavoro; ed è consigliabile attestare lo stato di salute del lavoratore per le mansioni che dovrà continuare a svolgere, attraverso accertamenti sanitari effettuati dal medico pubblico.

Se il portiere dovesse ottenere di proseguire il suo lavoro, dal punto di vista pratico, perché la pensione venga liquidata, è necessaria in ogni caso la cessazione dell’attività lavorativa, e solo dopo la decorrenza della pensione, il richiedente potrà intraprendere nuovamente un’attività lavorativa (il consiglio è attendere almeno un mese dalla decorrenza).

Poniamo invece la circostanza in cui il portiere non voglia continuare a lavorare: in tal caso, dovrà presentare le proprie dimissioni volontarie in modalità telematica, considerando anche il periodo di preavviso; e il datore di lavoro dovrà trasmettere la Cob, la comunicazione obbligatoria di cessazione di rapporto di lavoro per pensionamento.

All’opposto, se fosse il datore di lavoro a non avere intenzione di proseguire il rapporto di lavoro, l’incarico potrà essere revocato senza bisogno di motivazioni: con il raggiungimento dell’età pensionabile, infatti, cessano le tutele generate dalla legge 300/1970 e il rapporto può essere interrotto senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo, ma a semplice richiesta delle parti. Attenzione, però: va chiarito che il compimento dell’età pensionabile da parte del dipendente non determina l’estinzione automatica del rapporto di lavoro, quindi, servirà che il datore di lavoro predisponga una lettera di licenziamento, altrimenti il rapporto proseguirà automaticamente anche successivamente; andranno inoltre rispettati i termini di preavviso, così come da recente sentenza di Cassazione n. 521 dell’11 gennaio 2019.

Se non c’è l’intenzione di proseguire il rapporto di lavoro l’amministratore può recedere senza obbligo di interpellare l’assemblea.

Corte di cassazione – Sentenza civile 2089/2018

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