Penale

Stalking: la volontà della vittima di riprendere la relazione non evita il carcere cautelare al persecutore violento

di Patrizia Maciocchi

La presunta volontà della persona offesa di riallacciare la relazione “sentimentale” con lo stalker e di rimettere la querela, non fa venire meno l'esigenza del carcere cautelare per il persecutore violento. La Corte di cassazione, con la sentenza 36307, accoglie solo in parte il ricorso dell'uomo, accusato di violenza sessuale e di stalking, che chiedeva la revoca dell'ordinanza. I giudici della terza sezione penale, accolgono il punto relativo alla violenza sessuale, in virtù della ritrattazione della sua ex, che aveva ammesso di aver avuto un rapporto consenziente con il suo “persecutore”, mentre c'era stato un solo approccio sgradito al quale si era sottratta. Una dichiarazione di “peso” non considerata dal Tribunale del riesame. Per ottenere i domiciliari non serve invece la circostanza che la parte lesa si fosse riappacificata con il ricorrente, che avesse più volte espresso agli agenti la volontà di rimettere la querela, benché il passo indietro non sia previsto e che avesse avuto un colloquio in carcere con il suo “aguzzino”. Per i giudici, infatti, la presunta volontà di cancellare la “denuncia” e di riprendere la relazione con lo stalker, non incide sull'esigenza cautelare a fronte della persistenza di un rischio di reiterazione del reato. Un pericolo considerato concreto e attuale in virtù dell'indole dell'indagato “possessiva, violenta e totalmente incapace di frenare i propri impulsi”. L'uomo, anche dopo l'allontanamento della compagna dall'abitazione comune, non avrebbe desistito dall'aggredirla fisicamente e verbalmente. Ad avviso della Suprema corte non potevano dunque essere considerate adeguate le misure meno severe, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, o la restrizione domiciliare con il braccialetto elettronico. Sistemi che, visto il tasso di aggressività e il rancore manifestati in più occasioni, non garantivano la spontanea osservanza delle prescrizioni “connesse a una misura gradata rispetto a quella della custodia cautelare in carcere attesa la gravità dei fatti commessi”.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 21 agosto 2019 n.36307

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