Amministrativo

Alle medie studenti valutati su base biennale

di Eugenio Traversa

Parola definitiva del Consiglio di Stato sulla carriera scolastica degli adolescenti che in prima media sono stati bocciati: con sentenza del 27 agosto n. 5917, i giudici confermano che le valutazioni vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. La vicenda si è svolta in una scuola emiliana, con una bocciatura subita al termine del primo anno di scuola media inferiore, a causa di una insufficienza grave (voto quattro) corredata da varie insufficienze con voto cinque. Il giudizio sfavorevole del consiglio di classe è stato dapprima sospeso con ordinanza del Tar del Consiglio di Stato, consentendo l’accesso alla seconda classe del corso di studi. Successivamente, tuttavia, con articolata sentenza il Tar Parma ha ritenuto che il giudizio espresso dalla scuola non fosse sindacabile in sede giudiziaria: sopravviene ora a distanza di poco più di un mese la sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce definitivamente la procedura, adottando una scala biennale. Secondo il Consiglio di Stato va applicato l’orientamento secondo il quale l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Ciò vale sia per la scuola media inferiore, sia per le scuole professionali; nel caso specifico, l’orientamento dei giudici ha trovato conferma di fatto nella concreta maturazione dello studente, che ha potuto frequentare la classe successiva con un provvedimento d’urgenza e al termine dell’anno scolastico è stato ritenuto comunque idoneo a frequentare la classe ancora successiva. Rimane logicamente sottoposto alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero, su base biennale, delle capacità dello studente: la procedura è quindi possibile, ma va adeguatamente motivata ancorandola a una situazione irreversibile e non recuperabile. Diversamente, occorre dare allo studente la possibilità di diluire in due anni l’acquisizione del metodo e delle sufficienti conoscenze.

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 27 agosto 2019 n.5917

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©