Civile

Alloggio trattenuto, dovuto il risarcimento

di Cesare Rosselli

nella gestione del rapporto di portierato una delle situazioni più spiacevoli in cui viene a trovarsi il condominio è quella della liberazione dell’alloggio di servizio concesso al portiere ad uso abitativo.

Il contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati (Ccnl) prevede espressamente l’obbligo di riconsegnare i locali alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il caso di grave malattia accertata, ma non sempre ciò avviene spontaneamente.

Il condominio si vede pertanto costretto ad intraprendere la via giudiziale (articolo 659 del Codice di procedura civile) che comporta non soltanto inevitabili lungaggini per riottenere la disponibilità dell’alloggio ma anche esborsi economici per spese legali e ulteriori costi quali, ad esempio, energia elettrica, gas, riscaldamento. Non di rado si creano anche situazioni imbarazzanti per la particolare conformazione di guardiola e abitazione (si pensi a camera da letto e cucina separate dalla postazione di servizio o al nuovo portiere impossibilitato ad utilizzare i servizi igienici).

La domanda che viene spesso posta è se il condominio può chiedere al portiere cessato il risarcimento dei danni patiti per il mancato o ritardato rilascio dell’alloggio. Al portiere può anche essere imputato il maggiore e ulteriore danno derivante dal mancato rilascio, danno del quale il condominio deve fornire adeguata prova secondo le regole comuni (come avevano del resto riconosciuto il Tribunale e la Corte d’appello di Milano con sentenze del 2006 e del 2008, tra le pochissime sulla materia).

Nelle ipotesi in cui non è possibile l’esatta quantificazione del danno subito dal condominio si può fare ricorso a criteri equitativi (valore medio delle locazioni nella zona) o, ancora, al valore dell’indennità sostitutiva prevista dal Ccnl per la mancata fruizione dell’alloggio di servizio da parte dei portieri in prova (attualmente 123,21 euro al mese).

Se invece si vuole approntare una tutela preventiva per il condominio anche sotto il profilo economico, è possibile prevedere nella lettera di assunzione dei lavoratori cui verrà assegnato un alloggio di servizio una penale (per esempio 20 euro) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali, fatto comunque salvo il maggior danno da provare, da imputarsi direttamente al Tfr e alle altre competenze di fine rapporto.

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