Civile

Imposta di sbarco: non è applicabile in via retroattiva

Giampaolo Piagnerelli

Il Comune non può pretendere l'imposta di sbarco nel caso in cui la pretesa riguardi un periodo in cui il balzello ancora non esisteva. Non può certamente avere efficacia retroattiva. Afferma, inoltre, la Cassazione che si tratta di imposta nuova che non ha nulla a che vedere con l'imposta di soggiorno in quanto completamente differente dal punto di vista giuridico.

Il principio della Corte. Questo il significativo principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 31800/19. Nel contenzioso che ha visto protagonisti il Comune delle Isole Tremiti e una srl si dibatteva sulla data di entrata in vigore del Regolamento che istituiva l'imposta di sbarco il quale disponeva che «la norma in disamina fa decorrere l'efficacia del tributo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento limitatamente ai casi di modifiche di aliquote o tariffe di tributi già esistenti e non trova quindi applicazione relativamente ai tributi di nuova istituzione proprio come nel caso concreto». Illegittima quindi la pretesa dell'imposta di sbarco e relative sanzioni con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2012. Già la commissione tributaria regionale aveva eccepito che il regolamento comunale istitutivo del tributo era stato approvato ma non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non si era perfezionato l'iter procedimentale; che in ogni caso il regolamento istitutivo del prelievo fiscale risaliva al giugno 2012 ed era quindi esigibile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo superando quindi cronologicamente le date delle pretese rispettivamente chieste per il mese di luglio e agosto 2012.

L'imposta sullo sbarco è nuova. La Cassazione - dopo aver chiarito - come l'imposta nel caso in esame non possa essere considerata retroattiva fornisce ulteriori apprezzamenti giuridici sulla norma, rilevando come l'imposta di sbarco introdotta dall'articolo 4 comma 2 della legge 44/2012, sia pur presentando analogie con la tassa di soggiorno e sostituendosi a questa, è da considerarsi una imposta nuova, basata su presupposti alternativi a quelli dell'imposta di soggiorno.

Corte di cassazione – Sezione tributaria – Sentenza 5 dicembre 2019 n. 31800

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