Civile

L'Asl rimborsa cure all'estero non autorizzate se il paziente decide in stato di necessità

di Paola Rossi

Sì al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero se è illegittimo il diniego della Asl. Non viene infatti meno l'obbligazione dell'Asl per il fatto che non vi sia stata l'autorizzazione preventiva. Come ricorda la Cassazione - con la sentenza n. 19024 depositata ieri - la fattispecie, in base alla quale scatta la prestazione sanitaria indiretta anche in assenza di previo nulla osta del Ssn, è di fonte giurisprudenziale. I giudici ravvisano i presupposti del diritto al rimborso nello "stato di necessità" in cui si trova l'assistito che decida "non autorizzato" dalla pubblica amministrazione italiana di recarsi comunque all'estero per curarsi. L'urgenza è quindi punto centrale della questione ma non è il solo. È, infatti, forse ancor più legittimante della pretesa di restituzione delle somme sborsate all'estero, la circostanza dell'inesistenza di determinate cure o l'inadeguatezza di quelle disponibili in Italia. E ovviamente la necessarietà, cioè l'efficacia delle cure "straniere" per giungere a guarigioni o miglioramenti altrimenti non ottenibili. Al contrario la Asl riteneva indimostrato che i diversi trattamenti che il paziente avrebbe ricevuto in Italia sarebbero stati inefficaci, così svalutando un dato non secondario come quello dei concreti miglioramenti raggiunti dal cittadino italiano in questione. Il ricorso della Asl è stato respinto dalla Cassazione con condanna alle spese e l'aggiunta del pagamento del contributo unificato.

La vicenda
La sentenza di legittimità conferma perciò la decisione della corte d'appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado dando ragione a persona tetraplegica che si era rivolta alla sanità austriaca per usufruie della strumentazione Lokomat presente in soli pochi centri italiani e della terapia riabilitativa denominata A.R.M.O.R. (ortesi dinamica dell'arto superiore) disponibile solo in Austria. Il consulente, in giudizio, aveva affermato l'adeguatezza al caso concreto del trattamento riabilitativo dispensato in Austria. Il che renderebbe irrilevante la mancata autorizzazione o il diniego alla richiesta di rimborso.

La legge interpretata
Fonti normative dell'assistenza indiretta per cure all'estero sono la legge 595/1985 e il Dm salute 3 novembre 1989 attuativo della stessa. In base alla fonte legislativa primaria e al decreto di attuazione i rimborsi per prestazioni di cura presso centri di altissima specializzazione all'estero sono dovuti se vi è urgenza di agire e il corrispondente servizio non è ottenibile tempestivamente in Italia. Da tale assunto discende la rilevanza dei tempi di attesa richiesti in Italia per venire curati. Quindi la necessità di contare sullo scorrimento di una lista di attesa può ben essere il presupposto di quell'urgenza che rende inifluente ai fini della copertura indiretta delle spese sanitarie sostenute all'aestero in assenza di autorizzazione.

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 16 luglio 2019 n. 19024

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