Civile

Poche chances ai ricorsi sui segnali vicini agli autovelox

di Domenico Carola

È prevista una distanza minima tra il cartello posto prima dell’apparecchiatura per il controllo della velocità e l’apparecchio di rilevazione? Non ci sono norme precise, quindi proliferano i ricorsi che ipotizzano obblighi. Ma la giurisprudenza prevalente tende a respingerli. Spesso non hanno successo neanche altri ricorsi legati alla segnaletica, come alcuni sull’obbligo di ripetere la presegnalazione se tra il cartello e la postazione di controllo ci sono incroci o svincoli.

Quest’ultimo aspetto è stato più volte analizzato dalla Cassazione con alterne vicende. Ma con l’ordinanza 30664/2018 la Corte ci ha messo una pietra stabilendo che i segnali vanno ripetuti.

In generale, il cartello di «controllo elettronico della velocità» dà poche certezze: non è detto che l’apparecchio sia davvero presente, che sia attivo, che vi sia una pattuglia.

Quanto alla distanza tra segnale e apparecchio, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito solo che la presegnalazione è obbligatoria. Ma il fatto che il verbale non indichi se ci fosse non rende nullo l’accertamento, se della segnaletica sia verificata o ammessa l’esistenza. L’articolo 2, comma 1 del Dm 15 agosto 2007 ha precisato che i segnali vanno installati «con adeguato anticipo» rispetto al luogo del rilevamento (che non può trovarsi a più di 4 km) e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza va valutata in base allo stato dei luoghi.

La distanza va quindi valutata in base alla strada e alla sua percorrenza: per cui, tanto più veloce si può procedere (si pensi a un’autostrada), tanto maggiore deve essere lo spazio tra il cartello e l’autovelox. Del resto, scopo del cartello preventivo è proprio questo e non già consentire ai furbetti di farla franca, rallentando per poi riaccelerare: il legislatore è consapevole che una brusca frenata, da parte di chi si trovi sul più bello davanti alla postazione con l’autovelox, potrebbe costituire un pericolo molto superiore rispetto allo stesso eccesso di velocità. Da qui la ragione della segnaletica di avviso.

L’articolo 25 della legge 120/2010 ha invece previsto la cosiddetta regola del chilometro: le postazioni vanno collocate ad almeno un chilometro dal segnale che impone il limite. Ciò solo per le postazioni fisse non presidiate, perché la norma fa riferimento all’articolo 4 della legge 168/2002 che le regolamenta. L’obbligo di rispettare questa distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocita sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato (per esempio, un mezzo pesante).

Per presegnalare il controllo si possono usare più strumenti purché adeguati e comunque, visibili. Indipendentemente che siano pannelli luminosi o cartelli: la polizia ha ampia libertà. Infatti la norma usa il disgiuntivo «o»: o cartelli o dispositivi luminosi.

Corte di cassazione – Ordinanza civile 30664/ 2018

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