Civile

Rendiconto condominiale, convivenza necessaria per cassa e competenza

di Donato Apollonio

Cassa o competenza nel rendiconto condominiale? Un dilemma, forse, superato.

Il dibattito è sempre aperto tra i professionisti e, dopo alcune decisioni della Cassazione che avevano privilegiato il criterio di cassa per la redazione dei rendiconti condominiali, il Tribunale di Roma, con la sentenza del 2 ottobre 2017, aveva fornito un’articolata serie di indicazioni, anche operative, sulla redazione della contabilità secondo il principio di cassa, indicazioni che sono state considerate da molti una sorta di “vademecum”.

Una recente sentenza del Tribunale di Udine (la 1014 del 19 agosto 2019), nel decidere sull’impugnazione di un rendiconto condominiale, è ritornata sul vecchio tema del criterio contabile. In realtà la sentenza, nonostante alcune consapevoli e decise affermazioni di dissenso rispetto alle affermazioni della corte capitolina, si segnala per una più articolata interpretazione delle norme codicistiche in tema di rendiconto e contabilità condominiale.

La prima affermazione del Tribunale riguarda la troppo spesso dimenticata finalità generale del rendiconto – il rendere ragione dell’impiego delle somme ricevute dai condomini – con la conseguente confusione terminologica tra rendiconto e bilancio.

La seconda affermazione consiste nel rilevare che dopo la riforma dovrebbe parlarsi di “fascicolo di rendicontazione” e non più semplicemente di “rendiconto” dato che l’articolo 1130 bis indica più di un documento contabile come componente costitutivo e necessario del “rendiconto”. Ed è questa la premessa più importante, dalla quale discende il rilievo che non vi è alcuna necessità tecnica o giuridica di affermare che tutti i documenti del “rendiconto” debbano essere redatti secondo un unico criterio, di cassa o di competenza. Così, rileva il Tribunale, il registro di contabilità costituisce il luogo privilegiato di applicazione del criterio di cassa, mentre la situazione patrimoniale deve essere redatta secondo il criterio di competenza, altrimenti è una mera duplicazione del registro di contabilità.

Quindi, nel “rendiconto” convivono documenti diversi redatti secondo principi contabili diversi; in comune hanno la finalità del “rendere il conto” sia delle somme versate dai condòmini sia delle attività gestionali dell’amministratore e questa finalità va perseguita secondo modalità che consentano la «immediata verificabilità, tanto più per il semplice condomino che non è un commercialista». In mancanza, la delibera di approvazione del rendiconto è annullabile.
*A cura di Assoedilizia

Tribunale di Udine – Sezione I – Sentenza 29 agosto 2019 n. 1014

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