Penale

Elezione di domicilio: non si riferisce a un reato, ma è estesa all'intero procedimento

di Giuseppe Amato

L'elezione di domicilio non si riferisce a uno specifico reato, ma è fatta per il "procedimento penale", giacché ha la funzione di favorire l'interazione dell'indagato e dell'imputato con l'autorità giudiziaria, in relazione a una indagine di carattere penale, rispondendo all'esigenza di semplificare i rapporti tra il privato sottoposto a indagine e l'autorità pubblica procedente, rendendo certa la comunicazione e più efficace il sistema delle notificazioni. Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza 38732/2019.

L'elezione di domicilio, invece, non serve a informare l'indagato/imputato sull'imputazione specifica elevata a suo carico, alla qualcosa sono preordinati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio. Per tale ragione, l'elezione di domicilio (come anche la dichiarazione di domicilio) ha effetti estesi all'intero procedimento penale, non perdendo validità nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, intervengano modifiche relative alla esatta identificazione del tempus o del locus commissi delicti.

Da queste premesse, è stata ritenuta valida l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia fatta dall'indagato per il reato di cui all'articolo 495 del Cp, essendo irrilevante che poi il procedimento avesse avuto a oggetto reati ulteriori, nella specie ulteriori violazioni della medesima norma incriminatrice commesse in luogo e tempo diversi. Infatti, secondo il ragionamento della Cassazione, alla luce della finalità dell'istituto, non vi è ragione di ritenere che l'elezione di domicilio (o la dichiarazione di domicilio) perda di validità se al reato originario (quello che ha comportato l'elezione di domicilio) se ne aggiungano altri, ovvero se intervengano modificazioni nella qualificazione o nell'identificazione del reato per cui è stata effettuata la scelta da parte dell'indagato/imputato.

A conforto, la Corte ha richiamato anche la giurisprudenza secondo cui, qualora siano stati riuniti più procedimenti e in uno solo di essi vi sia stata elezione di domicilio, è là che deve essere notificato l'atto introduttivo del processo, giacché l'elezione di domicilio estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (cfr. sezione VI, 24 maggio 2001, Palombi, secondo cui, appunto, l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'articolo 161 del Cpp, nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo; cfr. anche sezione III, 26 gennaio 1994, Schiavon).

Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 19 settembre 2019 n. 38732

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©