Amministrativo

Appalti, l'errore informatico nella procedura non può discriminare il privato

di Andrea Alberto Moramarco

L'utilizzo di procedure telematiche nei procedimenti amministrativi non può violare i principi del favor partecipationis e della leale cooperazione tra privato e Pubblica amministrazione. Di conseguenza, il problema tecnico-informatico in cui possa eventualmente cadere la singola domanda di partecipazione ad una gara non può comportare l'esclusione del partecipante. Questo è quanto emerge dalla sentenza 1094/2015 del Tar di Bari che ha rimarcato la natura strumentale dell'informatica nell'attività della Pubblica amministrazione e la prevalenza dell'interesse pubblico a favorire l'ampliamento della platea dei soggetti partecipanti alle procedura di evidenza pubblica.

La vicenda - La controversia era sorta in seguito alla decisione di un Comune pugliese di non ammettere ad una procedura aperta una società che non aveva portato correttamente a termine l'invio della domanda attraverso l'apposita procedura telematica. La società aveva fatto però notare che il mancato invio della domanda ero dipeso da un problema tecnico del sistema: malgrado il caricamento sui server dell'intera offerta di gara, non compariva la schermata necessaria per disporre il definitivo invio dell'offerta. Di qui l'impugnazione della determinazione del Comune per il mancato rispetto dei principi del favor partecipationis e di leale cooperazione fra privato ed Amministrazione.

Le motivazioni - Il Tar accoglie il ricorso ritenendo che un problema di natura tecnico-informatica non può compromettere la partecipazione di un privato ad una gara pubblica, né interferire nei rapporti tra privato e Pubblica amministrazione. Per i giudici, a prescindere dalla causa effettiva che ha portato al mancato invio della domanda, che non assume rilevanza nella sostanza, nello svolgimento di un procedimento amministrativo ciò che conta è che siano rispettati il principio del favor partecipationis e quello della leale cooperazione tra privato e Pubblica amministrazione.
In quest'ottica «le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento» dei rapporti pubblico-privati. E da questa natura strumentale dell'informatica applicata all'attività della Pubblica amministrazione non può che discendere l'onere per la stessa di «doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale»
Nel caso di specie, osserva il Tar, il Comune era comunque entrato in possesso della documentazione relativa alla gara e avrebbe dovuto far fronte diversamente al problema riscontrato dalla società partecipante sanando le anomalie della procedura telematica, al fine di consentire una più ampia partecipazione possibile di concorrenti alla gara indetta.

Tar Puglia – Bari – Sezione Prima – Sentenza 28 luglio 2015 n. 1094

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