Civile

Deducibili le perdite della società figlia solo in presenza di un fondo figurativo

Giampaolo Piagnerelli

Una società con stabile organizzazione in Italia può procedere alla deducibilità dei costi d'impresa quando abbia un fondo figurativo effettivo, non individuato secondo criteri non corretti dai giudici di merito. In particolare il fondo di dotazione riferibile a una società con stabile organizzazione in Italia va determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede Ocse, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza di ieri n. 23355/19.

La vicenda. Alla base della pronuncia una vicenda in cui erano presenti due società, una "madre" nel Regno unito e una "figlia" con stabile organizzazione in Italia. Quest'ultima era stata creata per erogare credito e tra i beneficiari figurava anche la Parmalat. Ora la Ctr aveva ritenuto legittima l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria che, conformandosi al canone giuridico per il quale «in ogni Stato, vanno tassati gli utili che si ritiene che la società figlia avrebbe conseguito se avesse assunto la configurazione di un'impresa distinta, svolgente attività identica o analoga, in condizioni identiche o analoghe in piena indipendenza dalla "casa madre"». In relazione al riporto delle perdite Parmalat e in particolare ai fini del calcolo del reddito imponibile, la Commissione regionale ha quantificato il capitale figurativo congruo della società figlia, correlandolo agli indici di capitalizzazione delle banche italiane e all'entità dei finanziamenti erogati a Parmalat Spa.

Le conclusioni. I Supremi giudici, tuttavia, «hanno bocciato la tesi della Ctr sulle modalità di calcolo del capitale figurativo determinato dal Fisco e poggiante sui medesimi parametri richiesti da Bankitalia agli istituti di credito residenti nel territorio dello Stato, anche in relazione ai finanziamenti Parmalat». Punto a favore, quindi, del ricorrente e vicenda da riesaminare dalla Ctr Lombardia.

Corte di cassazione - Sezione V civile - Sentenza 19 settembre 2019 n. 23355

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