Civile

Ricerca beni da pignorare più rapida se l’istanza è online: le linee guida di Milano

di Giovanbattista Tona

Deposito telematico non obbligatorio ma necessario per ottenere decisioni celeri, allegazione di certificato di residenza o visura camerale del debitore, titolo esecutivo, precetto e prova della sua notifica, osservanza dei termini di efficacia del precetto. Su queste direttrici il Tribunale di Milano vara le linee guida per la redazione delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare e si propone così di rendere più spedita e prevedibile l’emanazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, introdotto dal decreto legge 132/2014.

La riforma della procedura esecutiva aveva introdotto la possibilità per il creditore di effettuare la ricerca dei beni da pignorare accedendo alle banche dati delle pubbliche amministrazioni per acquisire tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione, compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Per procedere a una tale invasiva intrusione nella sfera personale del debitore, però, il creditore deve essere autorizzato dal presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede o da un suo delegato.

Le linee guida
Investita di questa delega, la presidente della terza sezione civile del Tribunale di Milano, Marianna Galioto, con un provvedimento del 3 giugno, ha elaborato le linee guida per la corretta predisposizione dell’istanza e della documentazione da allegare. Si tratta di indicazioni fornite, come si legge nella premessa, per fare fronte al rilevante numero delle richieste di accedere alle banche dati (2.928 nel solo 2008) e per evitare la sospensione dei procedimenti da parte del giudice quando la documentazione vada integrata. Così, le linee guida illustrano - anche grazie al modello di istanza a esse allegato - come il creditore debba procedere per essere autorizzato a ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni sui beni del debitore.

Al procedimento si applicano le regole fissate per la volontaria giurisdizione contenute negli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile; quindi l’istanza deve avere la forma del ricorso. L’istanza deve essere presentata con l’assistenza del difensore e non può essere avanzata personalmente. Il difensore deve indicare il suo indirizzo di posta elettronica ordinaria e il suo numero di fax, come peraltro richiesto dall’articolo 492-bis del Codice di procedura civile. Va aggiunto anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, necessario nel caso di pignoramento presso terzi, perché il terzo possa inoltrare la sua dichiarazione al creditore nelle forme previste dall’articolo 547 del Codice di procedura civile.

Applicandosi il rito camerale non vi è obbligo di deposito telematico, anche se la ricerca dei beni attiene all’espropriazione forzata per la quale è invece prevista obbligatoriamente l’iscrizione a ruolo solo con modalità telematica. Tuttavia, le linee guida raccomandano il deposito telematico del ricorso per assicurare una più spedita evasione delle istanze.

Il presidente del tribunale
La competenza del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, è da ritenersi di natura funzionale e quindi inderogabile. Per evitare che il giudice possa rilevare d’ufficio la propria incompetenza, si deve dare certezza della residenza o del domicilio del debitore allegando il certificato di residenza per le persone fisiche o la visura camerale (o la certificazione del registro delle imprese) per imprese o società.

Vanno poi allegati il titolo esecutivo e il precetto e i documenti idonei alla dimostrazione del buon fine della notifica. In caso di notifica telematica va allegata la stampa della pagina tratta dall’Indice nazionale della Pec recante la menzione dell’indirizzo di posta elettronica del destinatario della notifica.

L’istanza non può essere depositata (salvo in casi di urgenza documentati) prima del decorso di dieci giorni dalla notifica del precetto. Altrimenti verrà dichiarata improponibile. Se sono trascorsi già 90 giorni va dimostrato che il precetto non abbia già perso efficacia e quindi va allegata prova dell’inizio dell’esecuzione forzata o dell’intervento in una procedura avviata da altro creditore.

Le indicazioni del Tribunale di Milano

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