Civile

La caduta sul marciapiede del fabbricato genera la responsabilità del condominio

Giampaolo Piagnerelli

Il condominio risponde per la caduta di terzi sul marciapiedi del fabbricato sporco di sostanza oleosa. E' incuria, e per questo è responsabile l'insieme dei condomini. Si tratta del principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 15839/19.

La vicenda - I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui una donna era caduta rovinosamente su una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione condominiale. Si costituiva in giudizio il condominio, negando alcuna sua responsabilità. Il condominio invocava la chiamata in causa a garanzia e manleva della Aura assicurazioni (divenuta poi Unipol). Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 917/2013, ha rigettato la domanda dell'attrice per assenza dei presupposti ex articolo 2051 del Cc del condominio per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia volti a evitare l'insorgenza di cause di pericolo. Il giudice di prime cure riteneva che la presenza dei residui di cibo non potevano ritenersi ascrivibili al condominio, ma alla maleducazione di un presumile condomino o di un terzo. Di diverso avviso la Corte d'appello dell'Aquila che condannava il condominio al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ritenendo ricorrente la responsabilità ex articolo 2051 del Cc a fronte dell'omessa prova del caso fortuito da parte del condominio. Al tempo stesso i giudici di seconde cure hanno accolto la richiesta della Unipol Sai per quanto riguardava la richiesta di manleva richiesta dal condominio. La Cassazione di fatto si è adeguata alla sentenza di secondo grado, evidenziando, inoltre, che il condominio doveva ritenersi colpevole per l'incuria che aveva determinato tanta sporcizia nel condominio.

Condomini maleducati - Elemento questo rafforzato - si legge nella sentenza – dalla circostanza che alcuni condomini erano soliti gettare il pane ai piccioni che avevano sporcato in terra creando appunto quella sostanza oleosa e viscida che aveva provocato la caduta della signora. Bocciato quindi il ricorso del condominio con la condanna di quest'ultimo al pagamento della controcorrente delle spese del giudizio di legittimità che ha liquidato in 3000 euro.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 12 giugno 2019 n. 15839

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