Civile

Rifiuti, amministratore senza sanzioni

di Rosario Dolce

L’ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata dei rifiuti non può determinare alcun aggravio di responsabilità per l’amministratore del condominio. Il servizio di raccolta differenziata, infatti, ricade sui singoli condòmini. In altri termini – come si legge nella motivazione dell’ordinanza del 2 luglio del Tar Sicilia (estensore Daniele Burzichelli) che dispone la parziale sospensione delle ordinanze sindacali del Comune di Messina n. 112/2019 e n. 85 /2019, destinate a tutti gli amministratori del territorio per la regolamentazione della raccolta differenziata “porta a porta” all’interno dei condomìni locali.

Nell’ordinanza del Tar, che ha esaminato un ricorso dell’Anaci avverso il provvedimento comunale che fissava sanzioni a carico dell’amministratore per l’inosservanza delle regole da parte dei condòmini, si legge che «la contestazione e la segnalazione cui si è fatto riferimento non possono riferirsi all’amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio, nel senso che l’amministrazione, pena la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condòmini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti)». Quindi non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio «il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari», incombendo tale oneri sui condòmini, veri titolari del rapporto di servizio.

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