Penale

Alcoltest: la nullità per la mancata assistenza legale vale anche con opposizione a decreto di condanna

di Giuseppe Amato

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi). Questo principio viene ampliato ora dalla Cassazione con la sentenza 33795/2019 anche al giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, onde la nullità di che trattasi può (e deve) essere eccepita (non entro la presentazione dell'atto di opposizione ma) entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullità proposta dall'imputato fosse stata sicuramente tempestiva, risultando dalla sentenza di primo grado che tale eccezione era stata avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento e al momento della discussione, quindi sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

La sentenza è di particolare interesse per gli effetti che ne discendono, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, ai fini della tempestiva deducibilità della nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Corte ritiene di dovere fornire una lettura più aderente ai principi stabiliti dalle sezioni Unite, che, come è noto, hanno affermato, in termini generali, che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).

Questa stessa conclusione, secondo la sentenza in esame, deve valere anche per il giudizio dibattimentale sorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e, per l'effetto, è stato disatteso l'orientamento, formatosi dopo la sentenza delle sezioni Unite, che riteneva di fare discendere invece da tale decisione la conseguenza che, in caso di opposizione, il termine ultimo per dedurre la nullità fosse proprio quello dell'atto di opposizione (cfr. tra le altre sezione IV, 16 gennaio 2018, Favaro; sezione IV, 4 aprile 2017, Orlandini; nonché, sezione IV, 12 dicembre 2018, Perin, secondo le quali, in definitiva, qualora l' eccezione di nullità non fosse stata dedotta nell'atto di opposizione a decreto penale, non poteva essere più dedotta successivamente, neanche in sede di questioni preliminari al dibattimento ex articolo 491 del codice di procedura penale).

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 25 luglio 2019 n. 33795 

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