Civile

Unipol: annullata la confisca per sei milioni all'insider secondario

Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 24470 di ieri, ha annullato la confisca per equivalente per oltre 6mln di euro comminata nel 2007 dalla Consob al finanziere Ennio Barozzi per "insider secondario" nell'acquisto di titoli Unipol. Barozzi a seguito di una soffiata dell'ex socio in affari Emilio Gnutti, riguardo la decisione dell'azienda di procedere al rimborso anticipato, si era procurato un finanziamento di 12mld di lire dal Banco di Brescia per comprare un numero di obbligazioni corrispondente. Per la II Sezione civile, tuttavia, a seguito della depenalizzazione della fattispecie di insider secondario, l'applicazione retroattiva delle sanzioni disciplinari - in particolare la confisca per equivalente - ha comportato un trattamento complessivamente deteriore rispetto a quello della normativa penale all'epoca vigente. Un paradosso che la Consulta ha affrontato e risolto nel 2018 (n. 223) dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge 62/2005 (articolo 9, comma 6,) nella parte in cui prevede appunto che la confisca per equivalente (articolo 187 sexies TUF) si applichi (qualora il procedimento penale non sia stato definito) anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, nonostante il complessivo trattamento sanzionatorio risulti in concreto più sfavorevole. Nel caso di una condanna penale, osserva la Corte, il ricorrente avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena (o comunque della conversione in pena pecuniaria), e dell'indulto approvato nel 2006.

«Ciò che risulta determinante ai fini della valutazione di maggiore gravosità del regime sanzionatorio attuale rispetto a quello previgente – scrive la Corte - è proprio l'applicazione retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equivalente, sanzione non prevista e non prevedibile al momento della consumazione dell'illecito». «Detta sanzione accessoria, infatti, determina una sproporzione nella pena complessivamente inflitta, rispetto a quella che sarebbe scaturita dall'applicazione del citato art. 180 del Dlgs n. 58 del 1998, tale da rappresentare l'elemento che rende in concreto maggiormente afflittivo il complessivo trattamento sanzionatorio derivante dalla legge di depenalizzazione».

«Nei confronti di Ennio Barozzi, dunque – conclude la decisione -, il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui al previgente art. 180, comma 2, TUF sarebbe stato in concreto complessivamente più favorevole di quello risultante all'esito della depenalizzazione, caratterizzato dalla applicazione di una sanzione pecuniaria di certa riscossione, di ammontare massimo notevolmente superiore e, si ribadisce, corredata di una sanzione accessoria del tutto nuova, imprevedibile ed estremamente gravosa quale quella della confisca per equivalente per un valore pari a euro 6.182.919».
Le domande di restituzione dovranno essere presentate alle Corte di appello di Brescia.

Corte di cassazione - Sentenza 1° ottobre 2019 n. 24470

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