Penale

Omicidio stradale incompatibile con gli sconti di pena

di Guido Camera

No della Cassazione agli sconti di pena previsti in caso di morte o lesioni in conseguenza di altro delitto doloso, se il decesso o il ferimento si verificano in un incidente stradale. Dunque i benefici dell’articolo 586 del Codice penale non si possono applicare ai nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotti dalla legge 41/2016.Inoltre, se il sinistro consiste nello sviluppo possibile, ma ancillare, di un progetto criminoso concepito solo nelle sue linee essenziali, il colpevole può comunque beneficiare dell’istituto della continuazione, il cui effetto è una mitigazione della sanzione penale, ma non di quella accessoria sulla patente. Lo afferma la sentenza 25538/2019, depositata il 10 giugno.

La pronuncia ha riguardato un soggetto che, trasportando cocaina in auto con alcuni complici, non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine, scappando a velocità elevata e cercando di travolgere un’auto della Polizia. Dopo l’urto contro un muro, è precipitato in un greto: uno dei passeggeri è morto, l’altro si è ferito gravemente.

La difesa ha invocato l’applicazione dell’articolo 586, ritenendo che le violazioni del Codice della strada derivanti dalle manovre spericolate dell’imputato si identificassero nel reato (doloso) di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la morte e le lesioni gravi dei due passeggeri ne sarebbero stati gli eventi colposi, e non delle fattispecie autonome di omicidio stradale e lesioni stradali gravi, come avevano invece ritenuto i giudici di merito. La Cassazione ha rigettato la tesi, spiegando che l’articolo 586 non opera per ogni categoria di omicidio e lesioni, ma solo per le condotte configurabili come omicidio o lesioni colpose “generiche” ai sensi degli articoli 589 e 590, mentre i reati stradali contro la persona previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis sono delle ipotesi speciali che riguardano la circolazione stradale.

Le differenze non sarebbero state da poco: l’articolo 586 avrebbe determinato l’applicazione delle pene previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi “generiche”, aumentate fino al massimo di un terzo, sempre molto inferiori a quelle dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi. Inoltre:

il reato di lesioni colpose gravi, in assenza di querela del diretto interessato, avrebbe potuto non essere perseguibile;

l’applicazione della pena prevista per l’omicidio colposo, a seguito del recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 88/2019), avrebbe potuto consentire all’imputato di evitare la revoca automatica della patente.

La Corte ha invece accolto il ricorso nella parte in cui ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale e quelli previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis. Se è pur vero che la continuazione mal si concilia con i reati colposi, tale affermazione trova una deroga nei casi più intensi di colpa: una deroga ben compatibile con il caso in esame, dove le condotte di guida dell’imputato erano uno sviluppo possibile dell’azione criminosa complessivamente intesa ed «erano talmente dissennate da metterlo in condizione di prevedere la morte e le lesioni dei passeggeri».

Corte di cassazione - Sentenza 25538/2019

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