Amministrativo

Gara nulla se l’ente non è capace di aprire i file

di Francesco Clemente


L'impresa che ha correttamente utilizzato gli atti digitali per formulare la propria offerta in una procedura sul mercato elettronico non può essere esclusa dalla Pubblica amministrazione se questa non ha competenze informatiche adeguate per leggere i documenti non cartacei. Il Tar di Bari - sentenza 1646/2015, Prima sezione, deposito 18 dicembre – ha dichiarato illegittima l'aggiudicazione, tramite piattaforma del mercato elettronico della Pa (Mepa), di una procedura per la fornitura e il montaggio di arredi per uffici disposta da un Comune all'“offerta economicamente più vantaggiosa” come fissato dal Codice degli appalti pubblici (art. 83, Dlgs 163/2006), e l'esclusione di una ditta concorrente che, come richiesto dal bando, aveva inviato la propria offerta per via telematica.
Il Comune, in particolare, non essendo riuscito ad aprire i file inviati con firma digitale li aveva ritenuti danneggiati, e aveva considerato quelli senza firma elettronica richiesti a gara scaduta per un ulteriore controllo non corrispondenti ai primi per la loro diversa denominazione. Per la ricorrente, invece, alla Pa sarebbe bastato un programma idoneo alla lettura dei documenti che contenevano i dettagli tecnici ed economici per l'appalto, mentre per gli altri era necessario sapere che la diversità di denominazione dipendeva solo dal diverso tipo di estensione e formato.
Accogliendo la tesi del ricorso ma dichiarandolo improcedibile essendo la fornitura ormai del tutto eseguita dall'unica altra concorrente in gara, i giudici hanno spiegato che se l'offerta è stata redatta e inviata correttamente per via telematica come richiesto dal bando «la mancata lettura della documentazione presentata a suo corredo risulta imputabile esclusivamente a responsabilità della P.a (…)». Nel caso in esame, secondo il Tar, il Comune «avrebbe facilmente potuto ovviare all'inconveniente registrato disponendo un supplemento istruttorio, anche con l'ausilio di personale all'uopo maggiormente qualificato, in grado di procedere all'utilizzo dei programmi informatici necessari (e…scaricabili liberamente da internet nella loro versione gratuita), onde poter agevolmente procedere all'apertura dei file trasmessi (…) e pervenuti alla S.A. tramite piattaforma Mepa».
Condividendo quanto accertato da una perizia di parte, il collegio ha precisato che in questo caso è infatti «(…) emerso che i ‘file' forniti dall'odierna ricorrente, risultano perfettamente leggibili e privi di qualsivoglia errore informatico che possa comprometterne la lettura e che eventuali problemi nella loro apertura e lettura sono da addebitarsi alla mancanza di conoscenze (di base) o strumentazioni informatiche (software di base) di chi era addetto alla ricezione di tali documenti».
La sentenza ha poi stabilito che anche la ditta esclusa per “incompetenza” informatica della Pa, posta l'inutilità dell'annullamento degli atti impugnati, «vanta sicuramente un interesse, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm., meritevole di tutela, all'accertamento della illegittimità dell'azione amministrativa al fine di richiedere in separata sede il risarcimento del danno evidentemente rapportato alla possibile chance di vittoria», in questo caso «(…) nell'ambito di una procedura caratterizzata da due sole offerte in competizione».

Tar Puglia – Sentenza 1646/2015

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