Civile

Scissione societaria, ok alla revocatoria

di Antonino Porracciolo

Ammissibile l’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 del Codice civile per ottenere la pronuncia di inefficacia dell’atto di scissione di una società. Lo afferma il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Belcastro, relatore Rinaldi), in una sentenza del 14 gennaio. La controversia è stata promossa dalla creditrice di una Srl, che nel 2012 aveva approvato la scissione e la costituzione di altra compagine a cui aveva trasferito parte del patrimonio. La ricorrente ha chiesto di dichiarare l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti, giacché la Srl non aveva estinto il debito prima della scissione.

Nell’accogliere la domanda, il tribunale ricorda che, sull’ammissibilità dell’azione revocatoria dopo una scissione, si registrano due orientamenti. L’impostazione prevalente, che consente il ricorso al giudizio revocatorio, è avallata dalla Cassazione con la sentenza 31654/2019, nella considerazione che l’atto integri una disposizione patrimoniale. Secondo altro indirizzo, la tutela dei creditori è invece garantita dall’opposizione prevista dall’articolo 2503 del Codice civile, che può essere esercitata entro il breve termine di 60 giorni dall’iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese. Inoltre, secondo questo filone, l’atto non determina un trasferimento patrimoniale e ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti. Ragioni che il Tribunale di Catanzaro non ritiene convincenti, giacché la scissione societaria determina non solo la modifica della struttura e dell’organizzazione della società scissa, ma soprattutto «la costituzione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario», il cui patrimonio diviene meno capiente. Sicché, «sotto questo profilo, l’atto di scissione è atto dispositivo».

Peraltro – spiega la sentenza –, manca «una norma che limiti espressamente la portata e l’applicabilità dell’articolo 2901 del Codice civile alle scissioni societarie»; anzi, l’articolo 2504-quater blocca solo le pronunce di invalidità dell’atto dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, ma non preclude anche la revocatoria.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva dimostrato che il proprio credito era sorto prima della scissione. Inoltre, l’operazione era stata realizzata in favore di una società «costituita e partecipata dai medesimi ex soci della scissa», sicché era sussistente anche il requisito della conoscenza, da parte del debitore (e cioè di legali rappresentanti e soci), del pregiudizio delle ragioni creditorie. Così il tribunale ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di scissione nei confronti della ricorrente.

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