Comunitario e Internazionale

Mutuo in valuta estera con rimborso in euro è clausola abusiva

di Marina Castellaneta

Il credito espresso in valuta estera con il rimborso in euro è una clausola abusiva perché non limita il rischio di cambio per il consumatore/cliente. Di conseguenza, il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, deve accertare l’abusività delle clausole e sospendere l’esecuzione forzata.

È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 26 giugno nella causa C-407/18 che amplia la tutela del consumatore riconoscendo una sospensione degli effetti dell’esecuzione forzata e mettendolo al riparo dai cambi di valore della valuta. Non solo. Gli eurogiudici, pur riconoscendo che la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non armonizza i meccanismi di esecuzione forzata, le cui modalità di attuazione rientrano nella competenza degli Stati membri, interviene a circoscrivere l’autonomia di intervento imponendo il rispetto, per le modalità di esecuzione, della doppia condizione fondata sul principio di equivalenza e di effettività.

A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte di appello di Maribor (Slovenia) alle prese con una controversia tra una coppia che aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, con atto notarile direttamente esecutivo, per l’acquisto di un’abitazione e una banca. Il credito era stato emesso in franchi svizzeri e il rimborso, con pagamento di rate mensili, doveva avvenire in euro. La coppia non aveva corrisposto le rate e la banca si era rivolta ai giudici nazionali per l’esecuzione forzata che era stata ottenuta. I giudici di appello, invece, prima di decidere, pur ritenendo in via interlocutoria abusiva la clausola, si sono rivolti alla Corte Ue per alcuni chiarimenti sull’effettività della tutela del consumatore dall’utilizzo di clausole abusive in base alla direttiva 93/13, in particolare per la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata.

Per gli eurogiudici, un regime procedurale di esecuzione forzata che limita il controllo d’ufficio sulla potenziale natura abusiva di clausole inserite nel contratto di mutuo ipotecario contrasta con il principio di effettività. È vero – osserva la Corte – che in base alla legge del notariato sloveno, i notai hanno un obbligo informativo e svolgono un controllo preventivo sul carattere abusivo di alcune clausole, ma questo non è sufficiente a garantire l’effettività della tutela fornita dalla direttiva 93/13. Per la Corte, infatti, il controllo del carattere abusivo va attribuito al giudice investito della domanda di esecuzione forzata e non unicamente al giudice di merito chiamato ad occuparsi della nullità delle clausole abusive. Questo perché, in caso contrario, il pignoramento immobiliare del bene ipotecato sarà effettuato prima della decisione sul merito, con conseguenze negative per il consumatore perché – come precisa la Corte – «la tutela a posteriori non è un mezzo adeguato o efficace per far cessare l’utilizzo di clausole abusive».

Corte di giustizia Ue – Sentenza Causa C-407/18

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