Penale

Riciclaggio e terrorismo: operative anche in Italia le regole europee di contrasto

di Luigi Ferrajoli

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 il decreto legislativo datato 4 ottobre 2019 n. 125, di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (Ue) 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come Quinta Direttiva antiriciclaggio.

Prevenzione e contrasto al terrorismo e al riciclaggio - La normativa nazionale in epigrafe, in vigore dal 10 novembre, prevede dedicate modifiche e integrazioni al precedente Dlgs 231/2007, già modificato dal Dlgs 90/2017 che, solo due anni prima, aveva recepito la Quarta Direttiva (la n. 2015/849).
Il succedersi - in un così breve intervallo temporale - delle menzionate regolamentazioni unionali può trovare giustificazione negli accadimenti degli ultimi anni: si pensi agli attentati terroristici accaduti, dal 2015, a Parigi e nel resto d'Europa nonché allo scandalo "Panama Papers" derivante dalla pubblicazione di documenti riservati dello studio legale Mossack-Fonseca, concernenti informazioni in ordine a società offshore, queste ultime utilizzate come copertura per attività illecite fiscalmente e penalmente rilevanti.

La necessità di prevenire e contrastare i crimini sul fronte sia del terrorismo che del riciclaggio ha portato il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione della Quinta Direttiva (n. 2018/843), emanata a soli tre anni dalla Quarta, a predisporre nuove misure volte a garantire una maggiore trasparenza di società e altri soggetti giuridici, di trust e di istituti giuridici affini, nonché delle operazioni finanziarie da questi poste in essere, così da migliorare l'attuale assetto di prevenzione per contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo.

La Quinta Direttiva si compone di cinquantacinque considerando che riportano indicazioni vincolanti per gli Stati in merito all'imposizione delle conseguenti modifiche organizzative e istituzionali nelle legislazioni di riferimento. Inoltre contiene molte novità relative a livello di scambio di informazioni tra Stati e Commissione europea, anche prevedendo che le singole autorità nazionali possano esigere i chiarimenti richiesti nonché imponendo specifici obblighi informativi - tra la "casa madre" e i Paesi ove operano le sue filiali - a carico di enti creditizi e finanziari facenti parte di un gruppo internazionale.

Il decreto legislativo 125/2019 - Il legislatore italiano ha quindi provveduto a uniformarsi alla normativa europea ed emesso il decreto legislativo n. 125/2019. Quest'ultimo ha apportato rilevanti modifiche al Dlgs 231/2007, che si aggiungono a quelle avvenute nel 2017 a seguito dell'attuazione della Quarta Direttiva.

Con riferimento alle novità che interessano professionisti e intermediari finanziari, si segnala che all'articolo 11 è stato inserito il comma 4-bis, prevedendo che gli organismi di autoregolamentazione interni agli ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai, etc.) debbano pubblicare, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente:
•il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
•il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif;
•il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

In ottemperanza alle indicazioni della V Direttiva, il nuovo decreto prevede un ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, riformando l'articolo 3, comma 5, del Dlgs 231/2007 e, quindi, estendendo tali oneri:
•ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche e di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle opere medesime (anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta) qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata, o delle operazioni collegate sia pari o superiore a euro 10.000 (articolo 3, comma 5, lettera b);
•ai soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o delle operazioni collegate sia pari o superiore a euro 10.000 (articolo 3, comma 5, lettera c);
•agli agenti d'affari quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, comunque, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a euro 10.000 (articolo 3, comma 5, lettera e);
•ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e ai cambiavalute di monete virtuali (anche di monete virtuali con altre valute virtuali) (articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis).
In tema di adeguata verifica, il Dlgs 125/2019 introduce nuove misure per gli intermediari finanziari o bancari in relazione ai clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Si veda, ad esempio, il nuovo comma 9-bis dell'articolo 3 del Dlgs 231/2007, che impone ai soggetti obbligati di assicurare «che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro».

E, ancora, la normativa in esame prevede che le autorità di vigilanza di settore possano esercitare la vigilanza sui gruppi (nuovo comma 4-bis dell'articolo 7 del Dlgs 231/2007):
•impartendo alla capogruppo (o anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti del gruppo), provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal decreto e dalla relativa disciplina attuativa;
•effettuando ispezioni e richiedendo l'esibizione di documenti e atti ritenuti necessari.
In caso di gruppi operanti in più Stati membri, è prevista la cooperazione delle autorità di vigilanza di settore con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo (nuovo comma 4-ter dell'articolo 7).
È altresì disposto che le richiamate autorità di vigilanza possano richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche (nuovo comma 4-quater dell'articolo 7); su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, dette autorità possono, inoltre, effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti (nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 7).

In tale contesto, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio possono (nuovo comma 4-sexies dell'articolo 7):
•definire forme di collaborazione e coordinamento;
•istituire collegi di supervisori;
•partecipare ai collegi istituiti da altre autorità.

Vedi la tabella: Il potenziamento delle attività di collaborazione

Decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125

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