Civile

Risponde il proprietario e non il conduttore se l’incendio è causato dall’impianto elettrico

di Andrea Alberto Moramarco


In caso di incendio causato dalle condizioni fatiscenti dell'impianto elettrico, a risarcire i danni causati a terzi non è il conduttore dell'immobile locato bensì il proprietario, il quale è responsabile ex articolo 2051 cod. civ. in quanto anche dopo la locazione conserva la custodia sul bene locato. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7536/2019.

I fatti - La vicenda trae origine da un devastante incendio che un pomeriggio d'estate scoppiò all'interno di un immobile posto al piano terra di un ampio fabbricato, nei locali ove si svolgeva un'attività di produzione di oggetti in similpelle. L'incendio provocò ingenti danni alle unità immobiliari adiacenti che facevano parte dello stesso fabbricato, i quali erano condotti in locazione da una società commerciale. Dopo l'iniziale sequestro conservativo di tutta l'area, la società proprietaria dei locali in fitto citava in giudizio la signora proprietaria dell'unità da cui era scaturito l'incendio chiedendo il risarcimento dei danni subiti alle mura, agli infissi, agli impianti, agli arredi, oltre a quelli derivanti dal mancato introito dei canoni di locazione a seguito della risoluzione del contratto con la società conduttrice. Nel corso del giudizio la signora proprietaria dell'immobile da cui era scaturito l'incendio si costituiva tardivamente chiedendo di chiamare in causa il conduttore dell'immobile di sua proprietà, il quale doveva considerarsi il vero responsabile dell'accaduto.

La decisione - Il Tribunale ritiene inammissibile la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dalla convenuta perché tardiva, ma ugualmente sottolinea che la responsabilità dell'incendio è da ascrivere alla proprietaria dei locali e non al suo conduttore. Ciò in quanto, come riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto, la causa dell'incendio era da rinvenire nella presenza di un impianto elettrico fatiscente e non a norma, di apparecchi elettrici quali stufe e fornellini da cucina vicino a materiale altamente infiammabile, di fili elettrici sparsi per terra, oltre all'assenza di un impianto anti incendio.
Tutte queste circostanze, spiega il giudice, in particolar modo le condizioni dell'impianto elettrico, sono sufficienti a far ritenere provata la causa dell'incendio e fondata la responsabilità della proprietaria ex articolo 2051 cod. civ. Difatti, la responsabilità da cose in custodia «implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo», sicché mentre «al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva sempre la custodia anche dopo la locazione», grava «sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità».

Tribunale di Napoli - Sezione X civile - Sentenza 29 luglio 2019 n. 7536

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