Civile

Divorzi al giudice della separazione

di Giorgio Vaccaro

Quando in pendenza di una causa di separazione giudiziale scatta l’anno per il divorzio, la relativa domanda sarà proposta allo stesso giudice della separazione. È questa la soluzione individuata dal presidente del Tribunale di Roma per risolvere le criticità interpretative introdotte nell’ordinamento dal testo dell’articolo 3 della legge sul divorzio breve. In pratica si tratta di una “formale” modifica dei criteri di assegnazione delle cause ai giudici della Prima sezione(famiglia).

L’articolo 3 della legge 55/2015, infatti, prevede la proponibilità della domanda divorzile al decorrere di un anno dall’udienza presidenziale, prima udienza dell’iter processuale separativo; lo spirare di questo termine annuale, porterà la contemporanea pendenza di due diverse domande giurisdizionali, dato che il mero decorrere dell’anno non esaurisce, nella quasi totalità dei casi, l’iter giudiziale delle domande che costituiscono il corollario della semplice pronuncia sullo status, che viene definita con la sentenza parziale di separazione.

Il processo di separazione, infatti, continua per arrivare alla sentenza finale che decide sul merito delle questioni più delicate come quelle sull’esercizio della responsabilità genitoriale o sugli importi degli assegni separativo (coniuge) o proporzionale-perequativo (figli). I tempi per esaurire tutte le istanze del processo non sono quindi immediatamente compatibili con il termine immaginato dal legislatore.

Non di meno, la giurisdizione ha l’onere di organizzare al meglio la macchina giudiziaria, per assicurare al cittadino la concreta fattibilità della novità legislativa, senza perdere di vista le esigenze di razionalizzazione del lavoro dei giudici e sopratutto, senza caricare le parti del processo della famiglia di una sostanziale duplicazione di pronunce, evitando sopratutto ogni ipotesi di contrasto, illogico, tra queste, nel loro astratto essere sovrapposte.

La soluzione individuata dal presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, di concerto con il presidente della Prima Sezione, Donatella Galterio, per superare questi aspetti problematici è stata, dunque, quella di «modificare il criterio di assegnazione limitatamente ai giudizi di divorzio, che verranno attribuiti - per connessione- al giudice della causa di separazione, ove ancora pendente innanzi alla Sezione». Prevedendo la conseguente «non assegnazione al medesimo giudice, del successivo fascicolo con lo stesso oggetto (divorzio), che gli sarebbe spettato secondo il criterio ordinario delle assegnazioni vigente». Con l’ulteriore importantissima precisazione, per una corretta individuazione del momento finale di tale connessione ovvero: «cessando la pendenza al momento della remissione della causa al Collegio una volta svoltasi l’udienza di precisazione della conclusioni ex articolo 189 Cpc».

Il Tribunale di Roma ha dunque adottato una via “ufficiale” per intervenire sull’assegnazione di una data causa a un giudice, tenuto conto delle rigide garanzie costituzionali (articolo 25, 1° comma sul giudice naturale) e dei criteri predeterminati di distribuzione e di equa ripartizione del lavoro: decreto del presidente del Tribunale a efficacia immediata, sottoposto però al parere unanime del Consiglio giudiziario e salvo diversa deliberazione del Csm. Il 25 maggio scorso la Sezione IX civile del Tribunale di Milano aveva emanato in via più informale una delibera interna di contenuto analogo.

Disposizioni del presidente del Tribunale ordinario di Roma del 25 giugno 2015

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