Civile

Valide le sanzioni con firma digitale anche senza il Dm

di Davide Settembre

Sono validi gli atti di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria firmati digitalmente. Infatti, la norma che ha introdotto la possibilità di sottoscrivere digitalmente questi atti è applicabile dalla sua data di entrata in vigore e la mancanza di decreti attuativi non incide sulla loro validità. È, nel succo, quanto hanno stabilito i giudici della Ctp di Pescara con la recente sentenza 279/1/2019 depositata il 20 maggio scorso (presidente e relatore Perla), che peraltro si registra tra le prime sentenze sull’argomento.

Il caso trae origine dall’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni emesso dall’ufficio di segreteria della Sezione distaccata di Pescara della Ctr Abruzzo e notificato al contribuente per il parziale omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione ad un ricorso in appello. In particolare, il contribuente aveva tra l’altro eccepito che l’atto non portava alcuna sottoscrizione, in quanto la possibilità di sottoscriverlo solo digitalmente (esteso agli atti di natura tributaria dal Dlgs 217 del 2017) sarebbe stata subordinata alla successiva emanazione di decreti attuativi mai promulgati. In definitiva, per il contribuente l’atto impugnato doveva pertanto considerarsi inesistente.

L’ufficio si era costituito argomentando, invece, che la normativa fosse in vigore dal 27 gennaio 2018 e che l’assenza dei decreti attuativi non incidesse sulla validità degli atti.

I giudici abruzzesi hanno rigettato il ricorso, “sposando” cosi la tesi dell’ufficio.

Occorre premettere che il Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005, cosiddetto «Cad») è applicabile anche agli atti tributari e di riscossione. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 217 del 2017 (che ha inserito il comma 6 bis nell’articolo 2 del «Cad») ha previsto la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti di natura sanzionatoria tributaria e di trasmetterli al domicilio digitale del contribuente. La norma, che è entrata in vigore il 27 gennaio 2018, prevede inoltre l’emanazione - ed è questo l’aspetto controverso sottoposto all’esame dei giudici - di un decreto (da parte del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, su proposta del ministro dell’Economia e Finanze) che dovrebbe stabilire le modalità e i termini di applicazione delle disposizione del Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

Secondo i giudici, l’atto di irrogazione sanzioni sarebbe stato correttamente sottoscritto digitalmente in base a una normativa applicabile dal 27 gennaio 2018, ovvero dalla data in cui è entrata in vigore. Infatti, secondo il collegio giudicante, la previsione di un decreto attuativo (non ancora emanato) non inciderebbe in alcun modo sull’applicabilità della norma agli atti tributari emessi successivamente a tale data.

Ma non basta. Nella sentenza è stato altresì precisato che, in ogni caso, non può considerarsi integrata alcuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente nel caso in esame, nel quale «la riferibilità dell’atto all’autorità fiscale emittente appare del tutto evidente». I giudici, in definitiva, hanno respinto il ricorso, confermando la piena legittimità della richiesta di pagamento contenuta nell’atto impugnato.

Ctp Pescara 279/1/2019

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