Civile

Al giudice ordinario la decandenza della responsabilità genitoriale se è in corso giudizio su affidamento dei figli

di Mario Finocchiaro

Le domande ex articolo 330 Cc (di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), qualora sia in corso presso il giudice ordinario un giudizio relativo all'affidamento del minore, si propongono davanti al giudice ordinario e non a quello minorile. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora dopo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale adottata dal giudice minorile sia stato introdotto davanti al giudice ordinario un procedimento concernente l'affidamento del minore, il giudizio volto alla reintegrazione nella responsabilità di quel genitore è devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non a quello dei minorenni. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con la sentenza 9 agosto 2019 n. 21213

I precedenti - Sempre nella stessa ottica si è precisato, altresì, che:
- ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc come novellato dall'articolo 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, Cassazione, ordinanza, 31 luglio 2018, n. 20202, in Foro it., Rep., 2018, v. Competenza civile, n. 37;
- la attrazione di competenza in capo al giudice ordinario dinanzi al quale pende un conflitto coniugale o familiare, prevista dall'articolo 38 disp. att. Cc, opera soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell'azione rivolta in via principale all'ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, dovendosi nell'ipotesi inversa affermare la competenza del tribunale per i minorenni, Cassazione, ordinanza 13 marzo 2017,n. 6430, in Foro it., 2017, I, c. 2413, nonché in Famiglia e diritto, 2017, p. 505, con nota di F. Danovi, Giudizi de potestate, vis actractiva e perpetuatio iurisdictionis (Analogamente, per i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, introdotti prima del giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, non opera l'attrazione della competenza del tribunale ordinario e rimane competente il tribunale per i minorenni, Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2833, in Foro it., 2015, I, c. 2046, con nota di C. M. Cea, Le ripetute decisioni sull'art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia);
- per la decadenza dalla responsabilità genitoriale è competente il tribunale ordinario presso il quale è in corso il procedimento di separazione personale dei genitori e non il tribunale per i minorenni, che resta, invece, competente se la relativa domanda è proposta prima di quella di separazione, Cassazione, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17931, in Foro it., 2016, I, c. 3881;
- la attrazione di competenza funzionale al tribunale ordinario ex articolo 38 disp. att. Cc si verifica se il procedimento risulta già pendente presso tale tribunale, e ciò sulla base della ratio secondo cui nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento e nullità matrimoniale, ovvero relativi ai figli di genitori non coniugati, possono verificarsi interrelazioni ed interferenze con i provvedimenti assunti davanti al tribunale minorile ex articoli 333, 330 Cc, e ciò giustifica la vis actractiva predetta, Cassazione, ordinanza 29 luglio 2015, n. 15971, in Famiglia e diritto 2017, p. 525, con nota di F. Astiggiano, Competenza funzionale e territoriale per i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale;
- l'articolo38, comma 1, seconda parte disp. att. Cc trova applicazione anche in pendenza di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, nel quale si controverte - dinnanzi al tribunale ordinario - dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti alla separazione, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che facesse criticamente leva sul solo tenore letterale e su di un'astratta non coincidenza tra giudizio di separazione e successivo procedimento camerale di modifica ex articolo 710 Cpc, trascurerebbe invero la condivisa esigenza, sottesa alla modifica legislativa del 2012, di attuare una concentrazione delle tutele, onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, che sulla stessa materia conflittuale possano essere aditi due organi giudiziali diversi e essere assunte decisioni contrastanti, Cassazione, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12454, in Giur it., 2017, p. 2645 (con nota di F. Tizi, La S.C. allarga le maglie del simultaneo processo ai giudizi di cui all'art. 710 c.p.c.), nonché Cassazione, ordinanza, 19 maggio 2016, n. 10365, in Foro it. 2016, I, c. 2414, e Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2016, n. 432, ivi, 2016, I, c. 860 (con nota di C.M. Cea, La "saga" dell'art. 38 disp. att. c.c.: siamo all'epilogo ?) entrambe rese con riguardo a procedimento limitativo della responsabilità introdotto dal Pm;
- per i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale introdotti dopo il 1º gennaio 2013 dai genitori o dal p.m. è competente il giudice del procedimento di separazione, divorzio o ex articolo 316 c.c., già in corso, anche se quest'ultimo versi in uno stato di quiescenza, sia stata promossa impugnazione ovvero non sia ancora decorso il termine per la stessa, Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1349, in Guida al diritto, 2015, f. 9, p. 40, con nota di M. Forini, Privilegiato il collegio che deve decidere sul conflitto familiare (Sostanzialmente in termini opposti, per i giudici di merito, sulla domanda di decadenza dalla potestà genitoriale del padre, promossa dalla madre successivamente al deposito della sentenza di separazione, ma prima della notificazione della citazione in appello, è competente la corte d'appello e non il tribunale ordinario, atteso che il principio della concentrazione della tutela del minore in capo al giudice della separazione opera anche quando la pendenza del giudizio di separazione è successiva al procedimento instaurato sulla potestà e sull'affidamento, Tribunale Pistoia 17 luglio 2013, in Foro it., 2014, I, c. 1256);
Diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, per l'affermazione che in materia di limitazione della responsabilità genitoriale è competente il tribunale ordinario adìto per il giudizio di separazione tra i genitori anche quando, al momento della presentazione della domanda, esso si è concluso e il giudizio di divorzio non è ancora stato introdotto, Cassazione, ordinanza, 12 luglio 2017, n. 17190, in Foro it., 2018, I, c. 1020.

Se il procedimento è promosso del Pm - Sulla questione, con riguardo alla eventualità uno dei procedimenti sia stato promosso dal Pm:
- per l'affermazione che il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l'affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex articolo 330 e seguenti Cc richiesti dal p.m., dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l'articolo 38 disp. att. Cc, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 219 del 2012, la cui ratio risiede nell'evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la vis attractiva del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell'altro, in tal modo implicitamente escludendo l'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale, Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1866, in Foro it., Rep., 2019, v. Competenza civile, n. 5, che ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex articoli 333 e 336 richiesti dal Pm, ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell'oggetto delle domande, aventi l'obiettivo comune dell'assunzione delle determinazioni più opportune nell'interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del p.m., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario (nello stesso senso, altresì, Cassazione ordinanze 14 gennaio 2016, n. 432 e 19 maggio 2016, n. 10365, cit.) ;
- in termini opposti e, in particolare, nel senso che sul ricorso del Pm minorile, proposto al tribunale per i minorenni in caso di condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio minore, non opera l'attrazione della competenza del tribunale ordinario adìto per la separazione o per il divorzio, non sussistendo tra i due giudizi il requisito della «identità delle parti», Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21633, in Foro it., 2015, I, c. 1240, con note di B.Poliseno, La concentrazione delle tutele nell'interesse del minore: un repentino revirement della Cassazione e di C.M. Cea, L'articolo 38 disp. att. c.c. ed i contrasti interni della Cassazione; in Famiglia e diritto, 2015, f. 2, p. 105, con nota di A. Luzzi, Provvedimenti de potestate e vis attractiva del tribunale ordinario. primi chiarimenti dalla Suprema Corte; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, p. 200, con nota di L. Antoniotti, Questioni di competenza in materia di filiazione e vis attractiva ex articolo 38 disp. att. cod. civ. (Per i giudici di merito per l'affermazione che nei procedimenti ai quali, ratione temporis, è applicabile l'articolo 38 disp. att. come modificato dalla legge n. 219/2012, sussiste la competenza del tribunale per i minorenni sulla domanda ex articolo 333 c.c., nonostante la contemporanea pendenza di un giudizio di separazione o divorzio, solo se la domanda è proposta da chi non può essere parte in quel giudizio e cioè il Pm. minorile ovvero i parenti legittimati ex articolo 336 Cc, Tribunale minorenni Brescia, 1° agosto 2013, in Famiglia e diritto, 2014, f. 1, p. 60, con nota di R. Russo, La competenza nei procedimenti de potestate dopo la novella dell'art. 38 disp. att. Cc il principio di concentrazione delle tutele e di rapporti tra giudice specializzato e giudice ordinario).

In generale - In termini generali, in argomento, si è affermato, tra l'altro:
- anche dopo la modifica dell'articolo 38 disp. att. Cc, 1° comma, va confermato il principio secondo cui la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l'affidamento dei figli minori, appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni, Cassazione, ordinanza 19 giugno 2017, n. 15104, in Lanuovagiusitiziacivile.com 2017;
- non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, disp. att. Cc, come modificato dall'articolo 96, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 154 del 2013, impugnato, in riferimento agli articli 3, 76, 77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all'articolo 317-bis Cc concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario, Corte cost., 24 settembre 2015, n. 194, in Minori e giustizia, 2015, f. 4, p. 194;
- è inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, 1º comma, disp. att. CC, nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni, anziché del tribunale ordinario, i procedimenti contemplati dagli articoli 330 e 333 Cc, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 Cost., Corte cost. 10 giugno 2016, n 134, in Foro it., 2016, I, c. 2666, con note di G. Casaburi, Competenza civile, responsabilità genitoriale, provvedimenti ablativi o limitativi, competenza del tribunale per i minorenni, e di B. Poliseno, L'art. 38 disp. att. c.c. nuovamente e senza profitto al vaglio della Consulta;
- è ammissibile il regolamento di competenza su istanza del Pm minorile, atteso che, pur essendo revocabile e modificabile in ogni tempo, il provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale è comunque decisorio, Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2833, in Foro it., 2015, I, c. 2046 (con nota di C. M. Cea, Le ripetute decisioni sull'articolo 38 disp. att. c.c. ed l bisogno di nomofilachia), non diversamente (è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, atteso che, pur essendo revocabile e modificabile in ogni tempo, il provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale è comunque decisorio), Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1349, ivi, 2015, I, c. 1240. In termini opposti, peraltro, e, in particolare, per l'affermazione che i provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 Cc, sono privi dei requisiti della decisorietà e definitività, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio, Cassazione, ordinanza 4 novembre 1015, n. 22568, in Foro it., Rep., 2015, v. Responsabilità genitoriale, n. 30.

Il merito - Per i giudici di merito:
- nella stessa ottica della giurisprudenza di legittimità ricordata all'inizio (la competenza sulla domanda proposta dalla madre per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre spetta, ove sia già pendente il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, al tribunale in composizione collegiale) Tribunale di Pordenone 21 maggio 2015, in Foro it, 2015, I.,c. 2947;
- nel senso che la designazione del curatore speciale effettuata dal tribunale per i minorenni nel procedimento ex articolo 330 ss. Cc di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale mantiene i suoi effetti anche nell'ipotesi in cui il giudizio sia poi attratto ex articolo 38 disp. att. Cc alla competenza del giudice ordinario presso il quale sia stato previamente instaurato procedimento separativo tra i genitori, Tribunale Torino, 21 dicembre 2018, in Famiglia e diritto, 2019, p. 695, con nota di F. Danovi, Il curatore speciale del minore quale (ulteriore) raccordo tra giudice minorile e giudice ordinario;
- per l'affermazione che la legge 10 dicembre 2012 n. 219 riscrivendo l'articolo 38 disp. att. c.c., ha attribuito al tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (articolo 333 Cc) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 Cc»: in altri termini, l'azione ex articolo 333 Cc proposta in via autonoma non rientra nella competenza del tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all'articolo 330 Cc, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex articolo 316 Cc, Tribunale Milano 11 ottobre 2013, in Nuova procedura civile, 2013, f. 5, p. 308;
- per il rilievo che il giudice della separazione può dare ai provvedimenti riguardo ai figli di cui all'articolo 155, 2º comma, Cc. (ora art. 337 ter), i contenuti previsti dall'articolo 333 quando la condotta pregiudizievole del genitore non sia tale da far luogo alla decadenza dalla potestà, una pronuncia - quest'ultima - che rientra nella competenza per materia del tribunale per i minorenni, anche in pendenza d'un giudizio di separazione o di divorzio; la legge n. 219 del 2012, riscrivendo l'articolo 38 disp. att., Cc, ha dato al tribunale ordinario una competenza per attrazione consentendogli d'applicare l'articolo 333 Cc se è pendente un procedimento di separazione o divorzio: si deroga così alla generale competenza del tribunale minorile con una regola che recepisce e conferma una lettura dell'articolo 333 c.c. già affermatasi nella giurisprudenza di cassazione, Tribunale Milano, 11 dicembre 2013, in Famiglia e diritto, 2014, f. 7, p. 680 con nota di F. Tommaseo, Provvedimenti limitativi de potestate e competenza per attrazione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 9 agosto 2019 n. 21213

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