Penale

Sequestro di persona per chi rinchiude i pazienti in camera

Giampaolo Piagnerelli

Mano pesante della Cassazione contro un operatore sanitario che ha maltrattato i pazienti con gravi handicap psichiatrici.

La vicenda - I Supremi giudici, con la sentenza n. 32803/19, hanno chiarito come dovesse essere confermata la sentenza dei giudici di merito con la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione perché l'operatore aveva usato metodi aggressivi contro i degenti. In particolare li aveva immobilizzati, li aveva presi a ceffoni per farli alimentare, si era completamente disinteressato della loro igiene personale e del loro abbigliamento. Come se non bastasse aveva posto un materasso a ridosso della porta di ingresso della loro camera tanto da impedire la loro uscita, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri inerenti un pubblico servizio.

L'infermiere aveva proposto ricorso contro la decisione anche se i giudici di merito avevano ben motivato la decisione. E in particolare - si legge nella sentenza della Cassazione - non era possibile rimettere in discussione il comportamento del soggetto condannato. Dall'istruttoria, infatti, era emerso che si trattava di modalità abituali, poste in essere dall'operatore presso la struttura per non essere disturbato durante il servizio notturno. In sostanza la limitazione della possibilità di uscire dalla stanza, secondo la Corte territoriale, aveva la connotazione tipica del sequestro di persona, che si differenzia dalla violenza privata, con cui in comune ha l'elemento della coercizione. La tecnica del materassino, hanno poi osservato i giudici di merito, ha ostacolato di fatto la libertà di movimento dei pazienti. Proprio per questo la Cassazione non ha potuto riqualificare la condotta come violenza privata, anziché sequestro di persona.

Le conclusioni - Si legge nella sentenza dei giudici di piazza Cavour che il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo. Nel sequestro di persona, invece, viene lesa la libertà di movimento come ampiamente dimostrato dalla tecnica del materassino. Respinto così l'appello con condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 luglio 2019 n. 32803

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